Trib. Pisa, sentenza 29/05/2024, n. 721
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Testo completo
N. R.G. 4960/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente relatrice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4960/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRIGANTI DONATI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata in all'indirizzo PEC del difensore. Email_1
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUGNI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, e elettivamente domiciliato in San Miniato Basso (PI), via Pestalozzi n. 4/A, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 16 novembre del 2023, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.11.2018, la sig.ra hiedeva fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale nei confronti del sig. tra i quali in data 07.08.1972 era Controparte_1 stato celebrato matrimonio e dalla cui unione nascevano (07.02.1973) e Per_1 Per_2
(20.04.1975), entrambi economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente riferiva che il matrimonio era sempre stato difficile e all'insegna dell'umiliazione, vessazione e prevaricazione economica e psicologica da parte del marito e che la stessa ha sopportato visto l'ambiente che la circondava, ossia perché la separazione veniva vista come fonte di disgrazia familiare e di vergogna sociale. Inoltre, parte ricorrente riportava che tra i due vi è una forte disparità economica, nonostante anche la stessa abbia lavorato, ciò dovuto al fatto che parte resistente ha accumulato risparmi nel tempo a causa delle ristrettezze economiche in cui ha tenuto la famiglia.
Con riguardo agli aspetti economici, parte ricorrente riferiva di essere pensionata e di percepire una pensione di circa € 670,00 mensili, di essere proprietaria di una quota di 1/6 di un vetusto immobile e del circostante terreno pervenutole per successione paterna posto in Santa Croce sull'Arno (PI) e di essere proprietaria di una piccola utilitaria acquistata con denari propri per € 5.000,00.
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a parte resistente alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Nulla disporre, in assenza di figli minori e/o economicamente non autosufficienti, in ordine all'assegnazione della casa coniugale, peraltro in proprietà esclusiva del marito;
3) Ordinare che il sig. versi, a titolo di contributo nel mantenimento della Controparte_1 moglie, con bonifico bancario su c/c intestato alla ricorrente, la somma mensile di euro 1.500,00 entro
e non oltre il giorno uno di ogni mese;
In data 06.11.2019 si costituiva in giudizio la sig.ra e riferiva, al contrario, di Controparte_1 aver sempre rispettato la moglie e gli impegni extra familiari di quest'ultima;
confermava che sicuramente era la sig.ra a darsi più a fare in casa, ma che ciò non era un'imposizione di Pt_1 parte resistente. Inoltre, parte ricorrente riportava di essere lui a provvedere per le spese della casa.
Quanto agli aspetti economici, il ricorrente riferiva di essere proprietario di due immobili a uso familiare, di cui uno locato, di essere proprietario della residenza familiare, di essere titolare di un conto titoli aperto su di € 50.000,00 e di buoni fruttiferi postali per € 100.000,00. Org_1
Tanto premesso, parte resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il signor verserà alla moglie un assegno di mantenimento quantificato in € 350 CP_1 entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese;
3) in assenza di figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti, la casa di proprietà del signor rimarrà assegnata allo stesso CP_1
All'udienza presidenziale dell'11 dicembre 2019 comparivano le parti e la Presidente dott.ssa Civinini adottava i provvedimenti provvisori, disponendo un contributo al mantenimento da parte del sig. da versare alla moglie di € 600,00 mensili. Infine, nominava il giudice istruttore, CP_1 fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 5.03.2020. Alla predetta udienza il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e fissava udienza dell'1.10.2020, dove il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
Il 17.02.2021 veniva emessa dal suddetto Tribunale sentenza di separazione personale tra i coniugi.
All'udienza del 03.03.2021 si procedeva all'interrogatorio formale delle parti.
All'udienza del 9.06.2021 venivano sentiti (geometra che ha redatto una perizia di Testimone_1 stima degli immobili di proprietà del sig. , (conoscente del sig. CP_1 Testimone_2 CP_1
e (figlio delle parti). Testimone_3
All'udienza del 29.09.2021 venivano sentiti (commercialista del sig. , Testimone_4 CP_1
(conoscente di entrambe le parti e acquirente del capannone che era di proprietà del sig. Tes_5
e (amico di entrambe le parti). Alla suddetta udienza il CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente relatrice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4960/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRIGANTI DONATI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata in all'indirizzo PEC del difensore. Email_1
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUGNI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, e elettivamente domiciliato in San Miniato Basso (PI), via Pestalozzi n. 4/A, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 16 novembre del 2023, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.11.2018, la sig.ra hiedeva fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale nei confronti del sig. tra i quali in data 07.08.1972 era Controparte_1 stato celebrato matrimonio e dalla cui unione nascevano (07.02.1973) e Per_1 Per_2
(20.04.1975), entrambi economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente riferiva che il matrimonio era sempre stato difficile e all'insegna dell'umiliazione, vessazione e prevaricazione economica e psicologica da parte del marito e che la stessa ha sopportato visto l'ambiente che la circondava, ossia perché la separazione veniva vista come fonte di disgrazia familiare e di vergogna sociale. Inoltre, parte ricorrente riportava che tra i due vi è una forte disparità economica, nonostante anche la stessa abbia lavorato, ciò dovuto al fatto che parte resistente ha accumulato risparmi nel tempo a causa delle ristrettezze economiche in cui ha tenuto la famiglia.
Con riguardo agli aspetti economici, parte ricorrente riferiva di essere pensionata e di percepire una pensione di circa € 670,00 mensili, di essere proprietaria di una quota di 1/6 di un vetusto immobile e del circostante terreno pervenutole per successione paterna posto in Santa Croce sull'Arno (PI) e di essere proprietaria di una piccola utilitaria acquistata con denari propri per € 5.000,00.
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a parte resistente alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Nulla disporre, in assenza di figli minori e/o economicamente non autosufficienti, in ordine all'assegnazione della casa coniugale, peraltro in proprietà esclusiva del marito;
3) Ordinare che il sig. versi, a titolo di contributo nel mantenimento della Controparte_1 moglie, con bonifico bancario su c/c intestato alla ricorrente, la somma mensile di euro 1.500,00 entro
e non oltre il giorno uno di ogni mese;
In data 06.11.2019 si costituiva in giudizio la sig.ra e riferiva, al contrario, di Controparte_1 aver sempre rispettato la moglie e gli impegni extra familiari di quest'ultima;
confermava che sicuramente era la sig.ra a darsi più a fare in casa, ma che ciò non era un'imposizione di Pt_1 parte resistente. Inoltre, parte ricorrente riportava di essere lui a provvedere per le spese della casa.
Quanto agli aspetti economici, il ricorrente riferiva di essere proprietario di due immobili a uso familiare, di cui uno locato, di essere proprietario della residenza familiare, di essere titolare di un conto titoli aperto su di € 50.000,00 e di buoni fruttiferi postali per € 100.000,00. Org_1
Tanto premesso, parte resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il signor verserà alla moglie un assegno di mantenimento quantificato in € 350 CP_1 entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese;
3) in assenza di figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti, la casa di proprietà del signor rimarrà assegnata allo stesso CP_1
All'udienza presidenziale dell'11 dicembre 2019 comparivano le parti e la Presidente dott.ssa Civinini adottava i provvedimenti provvisori, disponendo un contributo al mantenimento da parte del sig. da versare alla moglie di € 600,00 mensili. Infine, nominava il giudice istruttore, CP_1 fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 5.03.2020. Alla predetta udienza il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e fissava udienza dell'1.10.2020, dove il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
Il 17.02.2021 veniva emessa dal suddetto Tribunale sentenza di separazione personale tra i coniugi.
All'udienza del 03.03.2021 si procedeva all'interrogatorio formale delle parti.
All'udienza del 9.06.2021 venivano sentiti (geometra che ha redatto una perizia di Testimone_1 stima degli immobili di proprietà del sig. , (conoscente del sig. CP_1 Testimone_2 CP_1
e (figlio delle parti). Testimone_3
All'udienza del 29.09.2021 venivano sentiti (commercialista del sig. , Testimone_4 CP_1
(conoscente di entrambe le parti e acquirente del capannone che era di proprietà del sig. Tes_5
e (amico di entrambe le parti). Alla suddetta udienza il CP_1
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