Trib. Asti, sentenza 07/11/2024, n. 709

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 07/11/2024, n. 709
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 709
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 1906/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
P R Presidente relatore estensore
E B Giudice
S P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1906/2023
avente per oggetto: Separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio)
proposta da:
ata a ICUSESTI (ROMANIA) il 20/07/1983 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCA GHISLIERI
-ricorrente
CONTRO
ato a ROMAN (ROMANIA) il 16/05/1974 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA GARIGLIO
-convenuto


scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;

con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;

Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 02/07/2023 la ricorrente adiva questo Tribunale per la pronuncia cumulativa, previa decorrenza dei termini di legge, di separazione e divorzio alle condizioni dalla stessa proposte nel ricorso introduttivo.
In data 02/10/2023 il convenuto si costituiva contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie, aderendo solo alla pronuncia in punto status.
Le parti concludevano congiuntamente e veniva pronunciata sentenza parziale n. 255/2024 pubblicata il 20/03/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 30/10/2024;

fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti in sede di ricorso introduttivo
1. i coniugi si dichiarano autonomi ed autosufficienti
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