Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 69

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 69
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 69
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8516, Ruolo Generale dell'anno 2023 ed assunta in decisione all'udienza del 03.10.2024, vertente
TRA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.

1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al
n. 046, in persona del proprio procuratore ad negotia Dott.ssa Cristina Gaschieri in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale del 3 agosto 2021, in autentica Notaio Dott.
Tommaso Gherardi di Bologna rep.95.399/racc.11.384 rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Marcelli con studio in Roma al Viale Egeo n.61, anche quale domicilio eletto, come da delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore attualmente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso lo
Studio dell'avv. Elisabetta Zannotti, che la rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notaio Pierluigi Ambrosone, rep. N 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022, depositato in atti.
CONVENUTO


OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della "ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
"imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. n.12002/2014;
cfr. 5805/17;
11458/18;

363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di
risposta.
A sostegno della propria domanda la parte attrice allegava:
di aver patito danni al patrimonio per fatto e colpa di Poste Italiane S.p.A., in conseguenza della perpetrata violazione del disposto di cui all'art. 43 comma 2° R.D. 21.12.1933 n. 1736 (Legge
Assegno) e con riguardo a n. 10 assegni di traenza tutti muniti, ab origine, della clausola di non trasferibilità tutti negoziati presso uno sportello bancario/postale della stessa Poste Italiane S.p.A. e tutti incassati da soggetti diversi dagli originari beneficiari, precisamente:

1. Assegno di Traenza n.
2407099131 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. all'ordine di CO OR LA (beneficiario originario) di €
900,00 e trafugato e di poi contraffatto a nome di ES MA (falso beneficiario) e negoziato c/o Poste Italiane S.p.A. filiale 38397 in data 28.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

2. Assegno di Traenza n. 745480705 emesso e spedito da Unipol Banca
S.p.A. in data 30.09.2016 su disposizione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di
CU EN (beneficiario originario) di € 600,00 e trafugato e contraffatto a nome di IN RC (falso beneficiario) e negoziato c/o Poste Italiane filiale
55380 in data 11.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

3. Assegno di
Traenza n.2407099180 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di "DIMARTINO
OR(beneficiario originario) di € 1.800,00 e trafugato e contraffatto a nome di "D DA
EN (falso beneficiario) e negoziato c/o Poste Italiane S.p.A. filiale 9043 in data
22.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

4. Assegno di Traenza n.
2407099154 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di "FORT-TRANS SNC DI AT LU
C" (beneficiario originario) di € 1.558, 00 e trafugato e contraffatto a nome di NO
SE (falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o Poste Italiane S.p.A. filiale 46878 in data
28.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

5. Assegno di Traenza n.
2407099130 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di FR AL (beneficiario originario), di €
1.650,00 e trafugato e contraffatto a nome di AR EN (falso beneficiario) e negoziato
e pagato c/o Poste Italiane S.p.A. filiale 40023 in data 21.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

6. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 2407099167 emesso e spedito da
Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di IL NG (beneficiario originario), di € 2.000,00 e trafugato e contraffatto
a nome di AN UI (falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o Poste Italiane S.p.A. filiale 96125 in data 21.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

7. Assegno di
Traenza Assegno di Traenza n. 74480347 emesso e spedito da Unipol Banca S.p.A. in data
30.09.2016 su disposizione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di RC
A"(beneficiario originario), di € 500,00 e trafugato e contraffatto a nome di BA
A" (falso beneficiario). Assegno negoziato in data 17.10.2016 presso Poste Italiane S.p.A. filiale 40015 Napoli 41 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;

8. Assegno di Traenza
n. 2407076895 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 03.02.2017 su disposizione di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di “MINARDI TRASPORTI SRL” (beneficiario originario), di € 2.200, trafugato e contraffatto a nome di NT CO A"
(falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o Poste Italiane S.p.A. filiale 40449 in data 28.03.2017;

9. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 0074480228-04 emesso da Unipol Banca in data
29.09.2016 su disposizione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'ordine di CA
AN (originario beneficiario) e spedito in pari data di € 2.500,00 e trafugato e contraffatto a nome di BA ME JO IS (falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o
Poste Italiane S.p.A. filiale 63436 in data 11.10.2016;
10. Assegno di Traenza n.ABI 03069 CAB n.
2407140248 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 18.12.2016 su disposizione di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. all'ordine di “P O” (beneficiario originario) per € 7.000,00
e trafugato e pagato in data 1.03.2017 c/o Poste Italiane a soggetto diverso dal beneficiario;
che i suddetti assegni venivano richiesti ed emessi dagli istituti di credito in ragione di un rapporto di provvista e nell'ambito della propria attività, per la liquidazione di indennizzo e/o risarcimento dei danni agli aventi diritto;
che stante la violazione dell'obbligo portato dalla disciplina normativa speciale di cui all' art.43 R.d.