Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2025, n. 72
Sentenza
12 gennaio 2025
Sentenza
12 gennaio 2025
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Testo completo
N. 1048/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1048/2022 R.G., vertente
TRA
UL AU, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano De Gregorio giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con lo stesso in C.mare di Stabia, alla strada Ponte della Persica
ATTRICE
E
CONDOMINIO DI VIA DE GASPERI N. 184, sito in Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Esposito, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni: come da verbale di trattazione scritta del 21 novembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato MA UL AU conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata il Condominio succitato, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni occorsi alla stessa in relazione al sinistro verificatosi in data 11 dicembre
Si costituiva in giudizio il Condominio, che chiedeva di rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto.
Assegnate alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e non ammessa la prova articolata da parte attrice, la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe all'esito di trattazione scritta.
2. La domanda di parte attrice è infondata e va disattesa per le ragioni che seguono.
Per quel che concerne la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Condominio, infatti,
l'attrice ha allegato che, si trovava sulle scale esterne al portone e scivolava al suolo a causa della presenza di "un liquido incolore, inodore e vischioso" e dell'assenza di protezione antiscivolo.
Precisava, inoltre, che "tali scale non sono dotate di protezione e non hanno neanche una tettoia sopra quindi soggette all'intemperie ed al deposito di cose varie".
L'attrice ha invocato la previsione di cui all'art. 2051 c.c. e 2043 cc ed ha richiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
In merito alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che essa può farsi certamente rientrare nella disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Ciò posto, quanto all'onere della prova, deve osservarsi che per costante giurisprudenza, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la