Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2024, n. 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2024, n. 2025
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 2025
Data del deposito : 12 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2006 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2019 TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara con il quale elett.te Parte_1 domicilia come in atti
RICORRENTE in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Marcello Stanislao CP_1 con il quale domicilia come in atti RESISTENTE Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.2.2019, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 18.7.2013 al 20.1.2014, svolgendo mansioni di Controparte_1 operaio muratore specializzato, presso il cantiere edile sito in Capua (CE), alla Piazza del Giudice, secondo le direttive che gli venivano impartite dal legale rappresentante della società
. Controparte_2
Rappresentava di aver lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, con un'ora di pausa ed il sabato, dalle ore 07:30 alle ore 12:30, con una retribuzione giornaliera pari ad euro 60,00 (il sabato euro 40,00). Lamentava di non aver ricevuto la giusta retribuzione in relazione alla quantità e alla qualità de lavoro svolto, né il corretto inquadramento per le mansioni svolte riconducibili al livello III del CCNL di categoria, né l'indennità di cassa edile (se non per i mesi di novembre e dicembre 2013), né il TFR al momento della conclusione del rapporto lavorativo. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto dal 18.7.2013 al 20.1.2014 e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di €. 6.091,81 per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. il fascicolo del procedimento r.g. n. 2005/2019, completo di
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tutti gli atti processuali, anche in quanto trattato congiuntamente al presente da questo giudice, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va rilevato che nelle more del giudizio, per parte resistente l'avv. P. Sticco rinunciava al mandato e al suo posto si costituiva l'avv. M. Stanislao.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Ciò posto, pacifica la durata del rapporto, punti controversi sono le mansioni realmente svolte dal per le quali ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento superiore Pt_1
e l'orario di lavoro effettuato. Quanto alle mansioni espletate, il ricorrente ha dedotto di aver svolto l'attività di operaio muratore specializzato addetto a tutte le operazioni necessarie alle operazioni di ristrutturazione tra le quali, ad esempio, la riparazione di parti del tetto e delle travi dei solai, nonché delle pareti dell'abitazione da riparare o da costruire rientranti nel Livello 3 del C.C.N.L. “Edilizia PMI”, benché sia stato inquadrato con la qualifica di manovale edile (cfr. modello C2 storico). Ebbene, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto oltre che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08;
Cass. 17896/07;
3069/05
). Inoltre, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013) ha stabilito che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori che incombe l'onere di
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allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Occorre insomma accertare quali sono state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte con continuità e prevalenza sulla scorta delle emergenze processuali e, in esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie indicate. Ebbene, deve ritenersi che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere che il Pt_1 abbia svolto con continuità e prevalenza le mansioni di operaio specializzato tenuto conto, da una parte, che i testi escussi, pur essendo stati colleghi del ricorrente, hanno lavorato con lui solo per il breve periodo in cui lo stesso è stato dipendente della , periodo che non CP_3 inquadrano nemmeno con precisione e, dall'altra, del contrasto delle dichiarazioni dei testi sul punto: infatti, il testimone , inquadrato nel III livello,
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