Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/01/2025, n. 18

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 18
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile

Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 793/2016 del Registro Generale Contenzioso
TRA
LA RT MA, (C.F. [...]), nato il
09.04.1971 in Svizzera (CH) e TO IS (C.F.
[...]) nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Milazzo, via
Marina Garibaldi, n.13 – Palazzo Marullo – presso lo studio dell'Avv. Franca
Patrizia Formica, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

- Opponenti -
CONTRO
FINECOBANK S.p.a., (P.IVA 129623344059, C.F. e num iscrizione
R.I. Milano 01392970404) con sede legale in Milano, Piazza Durante n.11, in persona del suo procuratore costituito Dott. Gianni Pizzarotti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Minissale in Messina, via Lodi n.6, giusta procura in atti;

- Opposta –
avente per OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I. del 28.04.2016 i sig.ri LA
OR RO e ZO IS convenivano in giudizio la FINECOBANK
S.p.a., al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 63/2016 (n. 2141/15
R.G.) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato in data 12.03.2016, con il quale erano stati condannati al pagamento della somma complessiva di
€.6.181,52, oltre interessi al tasso ordinario 8,85% dal 23.09.2015 al saldo effettivo e le spese della procedura, in conseguenza del mancato pagamento del saldo per sconfino del conto corrente bancario n. 2502504 acceso in data
15.07.2008.
Ciò premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza
e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito ritenere

e dichiarare la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito e degli interessi convenzionali , corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali ed in violazione dell'art. 1283 c.c e , per l'effetto 3) Ritenere e dichiarare che parte opponente relativamente allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in compensazione con quelle eventualmente dovute, se dovute, da parte opposta . 4) Conseguentemente, rideterminare giudizialmente il saldo del conto corrente oggetto di causa riportandolo al giusto e all'equo, con conseguente eventuale compensazione degli importi dare-avere;
5) Sempre ed in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna somma oltre a quella così determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa. 6) Condannare l 'opposto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'illecita usura applicata, la somma che si riterrà di giustizia, da determinar s i anche secondo equità ex art. 1226 c.c.;
7) Con ogni riserva ex art. 183 6° comma c.p.c. 8) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione del 24.11.2016 si costituiva in giudizio la
FINECOBANK S.p.a., depositando tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza delle contestazioni avversarie relative all'asserita nullità delle condizioni che avevano comportato
l'applicazione di interessi usurai e illegittime commissioni, ivi chiedendo: “IN
VIA PRELIMINARE. Si chiede all'Ill.mo Giudice di voler concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di pronta soluzione ai sensi ed agli effetti dell'art 648 cpc. NEL MERITO Si chiede che vengano rigettate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie e per
l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dei sig.ri LA OR RO e
ZO IS, alla corresponsione in favore di FinecoBank Spa della somma complessiva di euro 6.181,52=, (di cui euro 6.001,10= per capitale ed euro 180,42= per interessi), quale saldo debitore al 23.09.2015, oltre interessi al tasso annuo ordinario 8,85% dal
23.09.2015 al saldo effettivo, per sconfino sul conto corrente n. 2502504, sottoscritto in data
15.07.2008, oltre alle spese della procedura monitoria, ovvero alla corresponsione di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata degli interessi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza Finecobank insisteva per la concessione della provvisoria esecutività ed il GI, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 4.04.2016, accogliendo la richiesta dell'opposta, disponeva l'espletamento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rinviava la causa al 25.10.2017.
La mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistevano nelle proprie posizioni processuali, chiedendo concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 29.04.2019, il GI ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli opponenti, nominando quale CTU il dott. Fiumara Rodolfo e formulando il relativo quesito.
All'udienza del 14.11.2019 il CTU
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