Trib. Nola, sentenza 25/11/2024, n. 393
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa V Bca Presidente
Dott.ssa F G Giudice
Dott.ssa F P Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1573/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORESTE ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 24/06/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31/03/1979, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Ottaviano (al N. 10, Parte II, serie A , anno 1979).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa V Bca Presidente
Dott.ssa F G Giudice
Dott.ssa F P Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1573/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORESTE ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 24/06/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31/03/1979, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Ottaviano (al N. 10, Parte II, serie A , anno 1979).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta
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