Trib. Paola, sentenza 05/11/2024, n. 70
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Testo completo
N. R.G. 752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. F L -Presidente rel.
2) Dott.ssa S S -Giudice
3) Dott.ssa F L -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 752 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f.: , nata a Paola il 13.02.1983, ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via Della Pavoncella n. 10 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M A (c.f.: ), sito in Paola alla Via Falcone e Borsellino n. 2, C.F._2 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni e notifiche al seguente n. di fax: n. 0982.582984 od al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
e
(c.f.: ), nato a Belvedere Marittimo il 31.03.1973, Controparte_1 C.F._3 residente in Paola alla Via Pavoncella n. 13 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P P (c.f.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._4
e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 23/07/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione dei beni, in data 30.03.2007 nel Comune di Paola (CS) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dell'Ente con Atto n. 7 P. 2 Serie A dell'anno 2007, precisando che in costanza del medesimo sono nati dalla loro unione tre figli:
- nata a Paola il 07.07.2007 (c.f.: ), che attualmente Controparte_2 C.F._5 frequenta la classe III^ B presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Pizzini Pisani di Paola;
- , nato a Cosenza il 04.10.2011 (c.f.: , che Controparte_3 C.F._6 attualmente frequenta la classe II^ C presso la scuola secondaria di I° grado Francesco Bruno di Paola;
- nata a Cosenza il 26.09.2013 (c.f.: ), che attualmente frequenta CP_4 C.F._7 la classe V^ C presso la scuola primaria di Via Sant'Agata a Paola.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la sig.ra è proprietaria di un fabbricato sito in Paola alla via Della Pavoncella n. 8 e di un Pt_1 annesso terreno, ricevuti per successione testamentaria e contraddistinti in catasto al foglio 22, p.lle 501,
140, 697, 279, 1090, 1091, 1087, 1769, 696 e 874, nonché è titolare di un conto banco posta accesso in data 05.09.2022 e di una postepay evolution i cui estratti sono allegati al presente atto.
- che il sig. è proprietario dell'abitazione sita in Paola, alla Via Della Pavoncella n. 10, Controparte_1 dell'autovettura Citroen C3 Picasso tg. EC924VN, in uso alla sig.ra , del Parte_1 motociclo Scarabeo Piaggio 50 in uso a tg. X8ZB8F, del ciclomotore Majestic 400 CP_2 CP_1 Yamaha tg. BY 51884 e di un'autovettura Nissan ed ì, inoltre, è titolare di una postepay i cui estratti sono allegati al presente atto.
- che la famiglia ha fissato la propria residenza anagrafica in Paola alla Via Della Pavoncella n. 10, presso l'abitazione di proprietà del sig. Controparte_1
- che il rapporto coniugale, dapprima sereno, si è nel tempo deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza e far venire meno quell'affectio coniugalis necessaria per la salvaguardia dell'unione familiare e, soprattutto, per la loro collaborazione ad una sana educazione della prole, per cui sono addivenuti alla decisione di ricorrere all'intestato Tribunale a norma dell'art. 473 bis.51 c.p.c. al fine di separarsi di comune accordo alle condizioni di seguito specificate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti