Trib. Castrovillari, sentenza 02/02/2024, n. 206
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1779 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
LE F.LI RA & C. (P. IVA 02175410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bruno;
- attrice -
contro
PE AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Odette Carignola;
- convenuto -
e
COMUNE DI CARIATI (P. Iva 01079800783), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- terzo chiamato in causa contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la CC F.LI ER & C. ha evocato in giudizio IU US invocandone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 28.547,50 (asseritamente dovuta in virtù della fattura n. 33/E, emessa nei confronti del
Comune di Cariati per la fornitura di beni e servizi), oltre iva, interessi moratori, anatocistici e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli interessi (moratori e anatocistici) e rivalutazione monetaria su altre fatture (in atti compiutamente richiamate) onorate dal Comune di
Cariati prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Al riguardo ha dedotto che - avendo il Comune di Cariati, nel corso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 2197/2019 R.G., sostenuto l'assenza di un valido contratto scritto tra il predetto Ente e l'odierna istante - dell'obbligazione di pagamento afferente alle prestazioni da quest'ultima rese in favore del Comune dovesse rispondere IU US, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cariati, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “1) In via preliminare accertare il diritto al pagamento della CC F.LI ER s.a.s., per l'attività lavorativa svolta in favore del Comune di Cariati (CS), giusta l'attività di incarico e di determine effettuate dal convenuto nella qualità, per il periodo 2018;
2) Conseguentemente accertato il diritto della società attrice al pagamento, condannare l' Arch. US IU alla corresponsione in favore della CC F.LI
ER s.a.s., della somma pari ad euro 28.547,50 oltre iva di legge per come in narrativa quantificata, e per come indicata nella fattura n. 33/E emessa nei confronti del Comune di Cariati ed unica residua a non essere pagata, in virtù di prezzi preventivati e concordati e/o a quella diversa somma per come sarà meglio accertata in corso di causa e che comunque l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi come in narrativa (moratori ed anatocistici) e rivalutazione monetaria dalla data delle emissione delle fatture e fino al reale soddisfo;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento degli interessi come in narrativa (moratori ed anatocistici) e rivalutazione monetaria dalla data delle emissione delle fatture recanti i nn. 13/E, 14/E, 18/E E 19/E PAGATE
DAL Comune di Cariati tra il 21.2.20 ed il 28.2.2020 dalla data della maturazione al soddisfo essendo stato ritardato di oltre due anni il relativo pagamento;
3) Condannare il convenuto alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica il
26.11.2020 si è costituito in giudizio US LI, il quale - preliminarmente - ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Cariati;
quanto al merito, ha evidenziato la piena correttezza del proprio operato e l'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 191 TUEL, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: a) disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 16/12/2020 e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Comune di Cariati, in persona del suo
L.R.P.T. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.. Sempre in via preliminare b) dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della domanda per irregolare espletamento della procedura di negoziazione assistita;
Nel merito: c) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto o, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre gli spropositati importi richiesti a titolo di pagamento a quanto eventualmente di ragione. d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio dall'arch.
US IU, nei confronti del Comune di Cariati, terzo chiamato in causa, accertare, riconoscere e dichiarare che l'Arch. US IU ha diritto ad essere indennizzato dal
Comune di Cariati, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ex art. 2041 c.c. della perdita patrimoniale subita pari alla somma che l'arch. US IU dovrà corrispondere alla società CC F.lle ER & C. S.A.S., per le causali di cui all'azione giudiziale promossa e per l'effetto condannare il Comune di Cariati al pagamento in favore dell'Arch.
US IU a titolo di indennizzo delle somme stesse accertate e liquidate in favore della
Società CC F.LI ER & C. S.a.S. o nella misura in cui risulteranno accertate e dovute nel presente giudizio. e) Il tutto, comunque, con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il Comune di Cariati, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
All'udienza del 19.5.2021 parte attrice dava atto dell'avvenuto pagamento, da parte del Comune di
Cariati, della fattura oggetto del presente giudizio, insistendo nel riconoscimento degli interessi e nella rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese processuali.
All'udienza “cartolare” del 10.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione di “inammissibilità e improcedibilità della domanda per irregolare espletamento della procedura di negoziazione assistita”, sollevata dal convenuto in comparsa. Risulta, infatti, per tabulas che l'invito spedito dalla società attrice ai convenuti contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 4 D.L. 132/2014 (v. all. n.
9 fascicolo parte attrice);
in particolare, l'oggetto della controversia;
l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma,
e 642, primo comma, del codice di procedura civile e la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito ad opera dell'avvocato.
2. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui la ove la pubblica amministrazione - per la realizzazione delle finalità pubblicistiche al cui perseguimento risulta istituzionalmente preposta e nella spendita della propria autonomia negoziale - ricorra agli strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati, solo l'attività negoziale rimane assoggettata ai principi ed alle regole del diritto comune (salve le eventuali interferenze di norme di diritto pubblico integrative o modificative), restando - di converso - operanti le norme di impronta amministrativa sotto il profilo dell'organizzazione e della formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni.
In altri termini, a monte rispetto al momento perfezionativo dell'accordo negoziale deve necessariamente sussistere una fase preliminare che opera sul piano del diritto amministrativo, caratterizzata dalla formazione della volontà della p.a. e disciplinata dalle regole della c.d.
“evidenza pubblica”, che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e con ciò a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto già specificati nel suddetto provvedimento amministrativo.
Detta delibera deve, poi, adeguarsi alle disposizioni già contenute agli artt. 284 e 288 dell'abrogato
R.D. 383/34, le quali stabilivano che gli enti pubblici non possono assumere obbligazioni senza prendere piena ed esatta contezza delle relative implicazioni economiche e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo perciò indicare nelle relative deliberazioni - a pena di nuLItà -
l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
Il relativo obbligo è stato nuovamente ribadito dalla L. n. 144 del 1989, il cui art. 23, comma 3 ha disposto che per tutte le Amministrazioni provinciali, per i Comuni e le Comunità montane
"l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati", nonché dall'art. 55 della L. n. 142 del 1990 (ora recepita dall'art. 191 T.U.E.L. - D.P.R. n. 267 del 2000) a tenore del quale gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Questa fase - che si concreta in un'attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a dar luogo all'incontro di consensi - conserva piena autonomia rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico, la quale deve tradursi nella stipula documentale del contratto da parte del sindaco, nella qualità di rappresentante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1779 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
LE F.LI RA & C. (P. IVA 02175410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bruno;
- attrice -
contro
PE AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Odette Carignola;
- convenuto -
e
COMUNE DI CARIATI (P. Iva 01079800783), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- terzo chiamato in causa contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la CC F.LI ER & C. ha evocato in giudizio IU US invocandone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 28.547,50 (asseritamente dovuta in virtù della fattura n. 33/E, emessa nei confronti del
Comune di Cariati per la fornitura di beni e servizi), oltre iva, interessi moratori, anatocistici e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli interessi (moratori e anatocistici) e rivalutazione monetaria su altre fatture (in atti compiutamente richiamate) onorate dal Comune di
Cariati prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Al riguardo ha dedotto che - avendo il Comune di Cariati, nel corso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 2197/2019 R.G., sostenuto l'assenza di un valido contratto scritto tra il predetto Ente e l'odierna istante - dell'obbligazione di pagamento afferente alle prestazioni da quest'ultima rese in favore del Comune dovesse rispondere IU US, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cariati, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “1) In via preliminare accertare il diritto al pagamento della CC F.LI ER s.a.s., per l'attività lavorativa svolta in favore del Comune di Cariati (CS), giusta l'attività di incarico e di determine effettuate dal convenuto nella qualità, per il periodo 2018;
2) Conseguentemente accertato il diritto della società attrice al pagamento, condannare l' Arch. US IU alla corresponsione in favore della CC F.LI
ER s.a.s., della somma pari ad euro 28.547,50 oltre iva di legge per come in narrativa quantificata, e per come indicata nella fattura n. 33/E emessa nei confronti del Comune di Cariati ed unica residua a non essere pagata, in virtù di prezzi preventivati e concordati e/o a quella diversa somma per come sarà meglio accertata in corso di causa e che comunque l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi come in narrativa (moratori ed anatocistici) e rivalutazione monetaria dalla data delle emissione delle fatture e fino al reale soddisfo;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento degli interessi come in narrativa (moratori ed anatocistici) e rivalutazione monetaria dalla data delle emissione delle fatture recanti i nn. 13/E, 14/E, 18/E E 19/E PAGATE
DAL Comune di Cariati tra il 21.2.20 ed il 28.2.2020 dalla data della maturazione al soddisfo essendo stato ritardato di oltre due anni il relativo pagamento;
3) Condannare il convenuto alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica il
26.11.2020 si è costituito in giudizio US LI, il quale - preliminarmente - ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Cariati;
quanto al merito, ha evidenziato la piena correttezza del proprio operato e l'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 191 TUEL, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: a) disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 16/12/2020 e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Comune di Cariati, in persona del suo
L.R.P.T. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.. Sempre in via preliminare b) dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della domanda per irregolare espletamento della procedura di negoziazione assistita;
Nel merito: c) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto o, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre gli spropositati importi richiesti a titolo di pagamento a quanto eventualmente di ragione. d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio dall'arch.
US IU, nei confronti del Comune di Cariati, terzo chiamato in causa, accertare, riconoscere e dichiarare che l'Arch. US IU ha diritto ad essere indennizzato dal
Comune di Cariati, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ex art. 2041 c.c. della perdita patrimoniale subita pari alla somma che l'arch. US IU dovrà corrispondere alla società CC F.lle ER & C. S.A.S., per le causali di cui all'azione giudiziale promossa e per l'effetto condannare il Comune di Cariati al pagamento in favore dell'Arch.
US IU a titolo di indennizzo delle somme stesse accertate e liquidate in favore della
Società CC F.LI ER & C. S.a.S. o nella misura in cui risulteranno accertate e dovute nel presente giudizio. e) Il tutto, comunque, con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il Comune di Cariati, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
All'udienza del 19.5.2021 parte attrice dava atto dell'avvenuto pagamento, da parte del Comune di
Cariati, della fattura oggetto del presente giudizio, insistendo nel riconoscimento degli interessi e nella rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese processuali.
All'udienza “cartolare” del 10.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione di “inammissibilità e improcedibilità della domanda per irregolare espletamento della procedura di negoziazione assistita”, sollevata dal convenuto in comparsa. Risulta, infatti, per tabulas che l'invito spedito dalla società attrice ai convenuti contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 4 D.L. 132/2014 (v. all. n.
9 fascicolo parte attrice);
in particolare, l'oggetto della controversia;
l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma,
e 642, primo comma, del codice di procedura civile e la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito ad opera dell'avvocato.
2. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui la ove la pubblica amministrazione - per la realizzazione delle finalità pubblicistiche al cui perseguimento risulta istituzionalmente preposta e nella spendita della propria autonomia negoziale - ricorra agli strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati, solo l'attività negoziale rimane assoggettata ai principi ed alle regole del diritto comune (salve le eventuali interferenze di norme di diritto pubblico integrative o modificative), restando - di converso - operanti le norme di impronta amministrativa sotto il profilo dell'organizzazione e della formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni.
In altri termini, a monte rispetto al momento perfezionativo dell'accordo negoziale deve necessariamente sussistere una fase preliminare che opera sul piano del diritto amministrativo, caratterizzata dalla formazione della volontà della p.a. e disciplinata dalle regole della c.d.
“evidenza pubblica”, che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e con ciò a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto già specificati nel suddetto provvedimento amministrativo.
Detta delibera deve, poi, adeguarsi alle disposizioni già contenute agli artt. 284 e 288 dell'abrogato
R.D. 383/34, le quali stabilivano che gli enti pubblici non possono assumere obbligazioni senza prendere piena ed esatta contezza delle relative implicazioni economiche e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo perciò indicare nelle relative deliberazioni - a pena di nuLItà -
l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
Il relativo obbligo è stato nuovamente ribadito dalla L. n. 144 del 1989, il cui art. 23, comma 3 ha disposto che per tutte le Amministrazioni provinciali, per i Comuni e le Comunità montane
"l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati", nonché dall'art. 55 della L. n. 142 del 1990 (ora recepita dall'art. 191 T.U.E.L. - D.P.R. n. 267 del 2000) a tenore del quale gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Questa fase - che si concreta in un'attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a dar luogo all'incontro di consensi - conserva piena autonomia rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico, la quale deve tradursi nella stipula documentale del contratto da parte del sindaco, nella qualità di rappresentante
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi