Trib. Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 3255
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 9374/'22 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Giuseppe Paolizzi ed Emanuela Veneri, presso il cui studio in Napoli, alla via Toledo n. 116, elett.te domicilia C O N T R O
Ragioni di fatto e di diritto
L'istante in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendente della convenuta dall'8.06.2016 al 31.01.2019, con inquadramento al VI livello fino al maggio 2018 e nel V livello successivamente;
di aver svolto mansioni di addetto alla vigilanza privata armata;
di aver osservato turni di lavoro 6/14, 14/22 e 22/6 per sei giorni alla settimana, senza fruire della pausa di 10 minuti ovvero del riposo compensativo;
che il rapporto era cessato a seguito di passaggio di cantiere;
che fornisce servizi di sicurezza con prevalenza del Parte_2 servizio di vigilanza privata, di trasporto valori e servizi fiduciari. Tanto premesso, assumendo il diritto all'inserimento dell'emolumento di cui all'art. 109 del CCNL Vigilanza privata tra le voci della paga base ed al risarcimento
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dei danni derivata dalla mancata fruizione della pausa di cui all'art. 74, rassegnava le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della complessiva somma di Euro 1.872,18, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge, nonché liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c., ovvero altro importo ritenuto di giustizia…” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che concludeva per il rigetto della domanda. Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.
In merito alla questione si condividono le motivazioni già espresse Org_1 dal Tribunale di Milano (n. 828/'23, estensore Lombardi), in analoga fattispecie, di seguito riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'art. 109 C.C.N.L.Vigilanza Privata 2013/15, rubricato “Copertura economica”, dispone che: “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali.
Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”;
L'art. 106 che, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”.
L'art. 142 che, con rubrica “Una tantum” prevede che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e