Trib. Napoli, sentenza 17/05/2024, n. 5136

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 17/05/2024, n. 5136
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5136
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. MA OSria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento,
TRA
VO RO, rappresentata e difesa, giusto mandato allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Alessandro Di Dato presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22;

OPPONENTE
E
A.C.E.R. Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli, alla Via Domenico Morelli, n.75;

OPPOSTO CONTUMACE

CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 1.2.2024 il procuratore di parte opponente si riportava alle conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, OS LP chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione fiscale di pagamento del 25.03.2020
– notificatagli il 15.12.2020 - con la quale la Acer, Agenzia Campana per
l'Edilizia Residenziale, le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
11.170,08 per canoni di locazione da lei non pagati nella qualità di
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assegnataria dell'immobile, adibito ad esercizio commerciale, sito in Pozzuoli
(NA), alla via Catullo n. 25.
Premetteva che, con scrittura privata del 03.09.1998, il predetto esercizio commerciale, regolarmente autorizzato dal Comune di Pozzuoli, era stato da lei concesso in fitto di azienda alla Sig.ra CO MA OSria.
Successivamente, a seguito di istanza della suddetta, con Ordinanza del
Sindaco di Pozzuoli del 07.06.2001, le era stata revocata l'assegnazione dell'indicato locale commerciale e, contestualmente, ne era stata disposta
l'assegnazione all'allora occupante Sig.ra CO MA OSria “nell'intesa che tutti gli oneri e canoni, compresi quelli pregressi, cadranno a proprio carico “.
Sul punto specificava che nell'indicata Ordinanza era stato dato atto che la
Sig.ra CO MA OSria occupava il locale in questione dal 1998 svolgendovi attività commerciale e che il precedente assegnatario risultava, al
12/99, moroso per € 1.188,16, importo del quale si sarebbe comunque fatto carico la Sig.ra CO.
Osservava, quindi, che sicuramente dal 07.06.2001, data del provvedimento del Comune di Pozzuoli, non era tenuta, avendo cessato l'utilizzo del locale commerciale, al pagamento dei canoni di locazione né tanto meno aveva ricevuto al proposito richieste di pagamento anche interruttive della prescrizione quinquennale.
Quanto sopra premesso e specificato, a sostegno dell'opposizione deduceva:

1.il difetto di legittimazione passiva essendole stata revocata con il richiamato provvedimento del 07.06.2001 del Sindaco di Pozzuoli l'assegnazione del locale commerciale, contestualmente assegnato alla Sig.ra CO MA OSria, onerata, peraltro, dall'Ordinanza Sindacale di tutti gli oneri e canoni, anche pregressi;

2.la nullità/annullabilità dell'opposta ingiunzione fiscale in ragione della ivi mancata quantificazione e qualificazione dei canoni di locazione richiesti oltre che di alcuna specifica analitica e di imputazione dei singoli importi alle mensilità assunte impagate, tanto a dispetto dei presupposti fondamentali per poter ricorrere all'utilizzo di siffatti provvedimenti, ovverossia che i crediti oggetto dell'intimazione fossero certi, liquidi ed esigibili ed analiticamente determinati sì da consentire al debitore di conoscere i motivi dell'ingiunzione e di eccepirne, ove del caso, il pagamento;
d'altra parte, rilevava ancora, il credito vantato, pur non riferendosi ad alcun periodo determinato, era stato
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sicuramente superato dalla revoca della concessione del locale, intervenuta nel
2001, e, qualora realmente dovuto, da ricondursi verosimilmente ad un periodo antecedente alla suddetta revoca donde una richiesta di pagamento avanzata dopo 19 anni dalla presunta maturazione;

3.la prescrizione dei canoni di locazione richiesti, riferentisi sicuramente ad un periodo antecedente il provvedimento di revoca dell'assegnazione del locale e, quindi, ad oltre venti anni addietro.
Sulla base di tali rilievi l'odierna opponente concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento notificatale in quanto non più assegnataria, a far data
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