Trib. Roma, sentenza 16/02/2024, n. 1956

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 16/02/2024, n. 1956
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1956
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.26098/2022 R..G..

La Giudice designata dott.ssa C M nella causa
TRA
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Controparte_1
6 Controparte_2
[...]
7 CP_3
8 Controparte_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 CP_7
12 Controparte_8
13 CP_9
14 Parte_5
15 Controparte_10
16 Controparte_11
17 CP_12
18 CP_13
19 CP_14
20 Controparte_15
21 Controparte_16
22 Controparte_17
23 CP_18
24 Controparte_19
25 Controparte_20
26 CP_21
27 CP_22
28 Controparte_23
29 Controparte_24
30 CP_25
31 Controparte_26
32 Controparte_27
33 CP_28
34 Controparte_29
35 CP_30
36 CP_31
37 Controparte_32 38 Controparte_33
39 Controparte_34
40 CP_35
41 Controparte_36
42 Controparte_37
43 Controparte_38
44 Controparte_39
45 Controparte_40
46 Controparte_41
47 CP_42
48 CP_43
49 Controparte_44
50 CP_45
51 Controparte_46
[...]
52 Controparte_47
53 CP_48
54 CP_49
55 CP_50
56 CP_51
57 CP_52
58 CP_53
59 CP_54
60 Controparte_55
61 CP_56
62 Controparte_57
63 Controparte_58
64 Controparte_59
65 CP_60
66 Controparte_61
67 CP_62
68 Controparte_63
69 CP_64
70 CP_65
71 Controparte_66
72 CP_67
73 CP_68
74 CP_69
75 Controparte_70
76 Parte_6
77 Parte_7
tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale Luca Gaurico n.257, presso lo studio dell'Avv. Marco Lupo che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Tiribocchi ed all'Avv. Elisa Scaramella li rappresenta e difende, in virtù di delega allegata al ricorso telematico.
RICORRENTI
E
già Controparte_71 Controparte_72
, con sede legale in Roma, Viale Liegi n. 41, in persona del
[...] Dott. nella sua qualità di Amministratore Delegato, Controparte_73 giusti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società in data
31 marzo 2021, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall' Avv. Federica Paternò , dall'Avv. Francesco Bartolotta e dall'Avv. Maria Carmela Lampariello ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale
Toffoletto De Luca Tamajo in Roma, via della Conciliazione, n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 16.2.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
Rigetta le domande avanzate dagli altri ricorrenti.
Condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in €7.009,10 per compensi oltre spese generali e oltre IVA e CPA
Roma, 16.2.2024
La GIUDICE Commentato [CM1]:
Dott.ssa C M
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022 e notificato in data 4.10.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio davanti al Tribunale del lavoro di Roma avanzando le seguenti Controparte_71 conclusioni: “
“A) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CAI Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CAI Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CAI Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008 all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico all'art. 8 CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Seconda – Assistenti di Volo, per contrarietà a norme imperative di legge, comunitarie e nazionali, nella parte in cui stabiliscono che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie sia composta solo da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza includere gli elementi variabili della retribuzione intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore, ovvero compensativi di uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, ovvero ancora correlati al peculiare status personale o professionale del lavoratore interessato;

B) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il godimento dei periodi di ferie, di una retribuzione calcolata, oltre che sullo stipendio base e sull'indennità di volo minima garantita, anche sull'indennità oraria di volo integrativa e sull'indennità di volo c.d. “ristrutturazione”, per i motivi tutti esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dei Controparte_74 ricorrenti, delle somme indebitamente non corrisposte a titolo di retribuzione relativa alla fruizione delle ferie annuali, nel periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2014, ovvero a titolo di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica e della personalità morale dei singoli ricorrenti, come sopra individuate e nella misura indicata nel presente atto, per i seguenti importi:

€ 30.886,30 1 Parte_1
Pt_1
€ 16.870,61 2 Parte_2
Pt_2
€ 20.860,75 3 Pt_3
Pt_3
€ 44.196,30 4 Parte_4
Pt_4
€ 10.121,97 5 CP_1
CP_1
€ 28.693,62 6 CP_2
CP_2
€ 33.244,32 7 CP_3
CP_2 8 € 16.666,01 CP_4 CP_4
€ 8.268,61 9 CP_5
CP_5
€ 20.346,95 10 CP_6
CP_6
€ 34.229,44 11 CP_7
CP_7 12 € 27.697,00 CP_8 13
14
15
16
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19
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22
23
24
25
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CP_8
[...]
€ 32.550,06 CP_9
€ 15.788,01 Parte_5
€ 7.887,89 CP_10
CP_10
€ 13.106,74
CP_11
CP_11
€ 19.525,38 CP_12
€ 18.795,65
CP_13
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