Trib. Roma, sentenza 16/02/2024, n. 1956
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.5700163545766DE3864" data-article-version-id="09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR0F700163545766DE3864::1930-10-26" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartdoiwv7mzn82hcon?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR0F700163545766DE3864::1930-10-26">4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.24D05623DA89CD826469" data-article-version-id="09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LRB4D05623DA89CD826469::1930-10-26" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartpnxn1n9bo3bork?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LRB4D05623DA89CD826469::1930-10-26">6098/2022 R..G..
La Giudice designata dott.ssa C M nella causa
TRA
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Controparte_1
6 Controparte_2
[...]
7 CP_3
8 Controparte_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 CP_7
12 Controparte_8
13 CP_9
14 Parte_5
15 Controparte_10
16 Controparte_11
17 CP_12
18 CP_13
19 CP_14
20 Controparte_15
21 Controparte_16
22 Controparte_17
23 CP_18
24 Controparte_19
25 Controparte_20
26 CP_21
27 CP_22
28 Controparte_23
29 Controparte_24
30 CP_25
31 Controparte_26
32 Controparte_27
33 CP_28
34 Controparte_29
35 CP_30
36 CP_31
37 Controparte_32 38 Controparte_33
39 Controparte_34
40 CP_35
41 Controparte_36
42 Controparte_37
43 Controparte_38
44 Controparte_39
45 Controparte_40
46 Controparte_41
47 CP_42
48 CP_43
49 Controparte_44
50 CP_45
51 Controparte_46
[...]
52 Controparte_47
53 CP_48
54 CP_49
55 CP_50
56 CP_51
57 CP_52
58 CP_53
59 CP_54
60 Controparte_55
61 CP_56
62 Controparte_57
63 Controparte_58
64 Controparte_59
65 CP_60
66 Controparte_61
67 CP_62
68 Controparte_63
69 CP_64
70 CP_65
71 Controparte_66
72 CP_67
73 CP_68
74 CP_69
75 Controparte_70
76 Parte_6
77 Parte_7
tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale Luca Gaurico n.257, presso lo studio dell'Avv. Marco Lupo che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Tiribocchi ed all'Avv. Elisa Scaramella li rappresenta e difende, in virtù di delega allegata al ricorso telematico.
RICORRENTI
E
già Controparte_71 Controparte_72
, con sede legale in Roma, Viale Liegi n. 41, in persona del
[...] Dott. nella sua qualità di Amministratore Delegato, Controparte_73 giusti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società in data
31 marzo 2021, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall' Avv. Federica Paternò , dall'Avv. Francesco Bartolotta e dall'Avv. Maria Carmela Lampariello ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale
Toffoletto De Luca Tamajo in Roma, via della Conciliazione, n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 16.2.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
Rigetta le domande avanzate dagli altri ricorrenti.
Condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in €7.009,10 per compensi oltre spese generali e oltre IVA e CPA
Roma, 16.2.2024
La GIUDICE Commentato [CM1]:
Dott.ssa C M
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022 e notificato in data 4.10.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio davanti al Tribunale del lavoro di Roma avanzando le seguenti Controparte_71 conclusioni: “
“A) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CAI Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CAI Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CAI Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008 all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico all'art. 8 CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Seconda – Assistenti di Volo, per contrarietà a norme imperative di legge, comunitarie e nazionali, nella parte in cui stabiliscono che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie sia composta solo da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza includere gli elementi variabili della retribuzione intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore, ovvero compensativi di uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, ovvero ancora correlati al peculiare status personale o professionale del lavoratore interessato;
B) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il godimento dei periodi di ferie, di una retribuzione calcolata, oltre che sullo stipendio base e sull'indennità di volo minima garantita, anche sull'indennità oraria di volo integrativa e sull'indennità di volo c.d. “ristrutturazione”, per i motivi tutti esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dei Controparte_74 ricorrenti, delle somme indebitamente non corrisposte a titolo di retribuzione relativa alla fruizione delle ferie annuali, nel periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2014, ovvero a titolo di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica e della personalità morale dei singoli ricorrenti, come sopra individuate e nella misura indicata nel presente atto, per i seguenti importi:
€ 30.886,30 1 Parte_1
Pt_1
€ 16.870,61 2 Parte_2
Pt_2
€ 20.860,75 3 Pt_3
Pt_3
€ 44.196,30 4 Parte_4
Pt_4
€ 10.121,97 5 CP_1
CP_1
€ 28.693,62 6 CP_2
CP_2
€ 33.244,32 7 CP_3
CP_2 8 € 16.666,01 CP_4 CP_4
€ 8.268,61 9 CP_5
CP_5
€ 20.346,95 10 CP_6
CP_6
€ 34.229,44 11 CP_7
CP_7 12 € 27.697,00 CP_8 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CP_8
[...]
€ 32.550,06 CP_9
€ 15.788,01 Parte_5
€ 7.887,89 CP_10
CP_10
€ 13.106,74
CP_11
CP_11
€ 19.525,38 CP_12
€ 18.795,65
CP_13
CP_13
€ 27.027,40
CP_14
CP_5
€ 19.160,34 CP_15
CP_15
€ 12.400,46
CP_16CP_1
€ 12.279,50 CP_17
CP_17
€ 16.699,69 CP_18
CP_6
€ 15.556,55 CP_19
CP_19
€ 22.663,44 CP_19
CP_20
€ 23.613,37 CP_21
CP_1
€ 7.658,58 CP_22
CP_22
€ 13.044,18 CP_23
CP_23
€ 22.575,64 CP_24
CP_24
€ 12.864,80 CP_25
CP_2
€ 31.579,46 CP_26
CP_26
€ 25.723,69 CP_27
CP_9
€ 33.197,56 CP_28
CP_2CP_2
€ 11.893,09
CP_29
[...]
€ 16.872,27
CP_30
CP_30
€ 34.084,33 CP_31
CP_5
€ 14.953,49 CP_32
CP_32
€ 17.828,64 CP_33
CP_33
€ 14.293,45
CP_34
CP_34 40
41
42
43
44
45
46
47
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49
50
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59
60
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63
64
65
66
67
68
69
€ 16.788,74 CP_35
€ 17.626,34 CP_36 CP_36
€ 22.961,37
CP_37
CP_33
€ 20.344,00 CP_38
CP_38
€ 18.861,11 ARDI CP_39
CP_2
€ 32.569,72 CP_40
CP_40
€ 4.805,95
CP_41
CP_41
€ 4.849,68 CP_42
CP_42
€ 15.636,11 CP_43
€ 23.123,87
CP_44
Pt_4
€ 35.552,92
CP_45
CP_2
€ 20.901,31
CP_46
[...]
CP_46
€ 29.565,88 CP_47
CP_19
€ 30.644,91 CP_48
CP_5
€ 1.305,44 CP_49
CP_49
€ 14.275,70 CP_50
CP_1
€ 11.304,14 CP_51
€ 36.075,17 CP_52
€ 3.949,47 CP_53
€ 12.819,11 CP_54CP_5
€ 26.875,77
CP_55
€ 26.579,03 CP_56
€ 14.859,99 CP_57
CP_57
€ 12.911,04 CP_58
CP_33
€ 30.890,71 CP_58 CESARE
€ 15.769,03 CP_60
€ 36.418,03 CP_61
CP_33
€ 27.282,60
CP_62
CP_42
€ 16.151,81
CP_63
CP_54
€ 16.043,62 CP_64 70 € 12.806,16 CP_65
€ 3.603,81 71 CP_66
CP_66 72 € 14.775,76 CP_67
€ 1.939,43 73 CP_68
CP_68 74 € 27.427,93 CP_69
€ 17.165,80 75 CP_70
CP_33
76 € 32.864,83 Parte_6
77
€ 24.402,60 Parte_7
Pt_6
ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia o secondo equità per i titoli esposti, oltre agli interessi maturati ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari. “ Deducevano i ricorrenti:
- che erano stati tutti dipendenti di Controparte_74 fino al trasferimento dei rispettivi rapporti di lavoro in Controparte_75
per effetto del conferimento a quest'ultima da parte di
[...] CP_76 dell'intero compendio aziendale comprensivo dei beni del personale e
[...] dei mezzi finalizzati all'esercizio della attività di trasporto aereo con effetto dal 1.1.2015;
- che erano stati impiegati presso e successivamente in CP_76 [...]
in Amministrazione straordinaria nella categoria del Controparte_75 Personale Navigante Tecnico con mansioni di Pilota e qualifica di
Comandante o Primo Ufficiale nonché nella categoria del Personale
Navigante di Cabina con mansioni di Assistente di volo;
- che dal gennaio 2009 al dicembre 2014 aveva retribuito le loro CP_76 ferie solamente sulla base dello stipendio e della indennità di volo minima garantita e con esclusione di tutte le voci retributive di carattere variabile;
- che detta condotta era illegittima a fronte delle norme contrattuali che richiamava, della normativa europea e della giurisprudenza anche comunitaria;
- che per il personale navigante delle Compagnie aeree, – Piloti commerciali e Assistenti di volo –, la nozione di retribuzione dovuta durante le ferie doveva comprendere tutte le voci retributive variabili strettamente connesse alle operazioni di volo in senso ampio, le quali, proprio per la particolare natura dell'attività svolta, rappresentavano la parte più cospicua della retribuzione ordinaria, al punto che la loro mancanza avrebbe vanificato la funzione propria delle ferie quale diritto irrinunciabile posto a presidio della tutela della integrità psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori ;
- che la resistente aveva illegittimamente decurtato dal trattamento economico riconosciuto a titolo di ferie l'indennità di volo oraria integrativa (I.V.O.), l'indennità di volo ristrutturazione (IVR) e l'indennità di istruttore di volo , prevista per i comandanti istruttori di volo.
Chiedevano quindi la condanna della resistente al pagamento delle somme di cui ai conteggi allegati e avanzavano le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva la resistente chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma in merito all'art.937 del codice della navigazione in relazione ad un giudizio avente analogo oggetto.
Eccepiva altresì la prescrizione di tutti i diritti e i crediti vantati dai ricorrenti ai sensi dell'art.937 del codice della navigazione. Deduceva al riguardo che i rapporti di lavoro con i ricorrenti si erano pacificamente conclusi alla data del 31.12.2014 come provato dai LUL che Cont depositava e che non era più titolare di licenze di trasporto aereo dal
2015. Deduceva quindi l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito dei ricorrenti alla data di notifica del ricorso.
Deduceva poi che la parte ricorrente non aveva mai menzionato le vicende Con societarie tra e in AS eventualmente utili a comprovare la Org_1 sussistenza dell'art.2112 c.c. mai dedotto in giudizio. Deduceva inoltre che parte ricorrente aveva omesso di allegare i fogli presenza di 38 dei ricorrenti indicati specificamente nell'allegato 10 della comparsa di risposta e precisamente
Deduceva che tale difetto di allegazione determinava l'infondatezza del ricorso. Eccepiva altresì di non accettare il contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte e che esulavano, pertanto, dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione del Giudicante.
Contestava che la circostanza secondo la quale i ricorrenti sarebbero poi Or Cont successivamente transitati in in Società terza rispetto a e Org_1 neppure convenuta in giudizio, non impedisse il decorso del termine prescrizionale nel caso di specie. Eccepiva al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva sul punto. In via gradata eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art.2948 comma 4 c.c. Contestava poi nel merito la domanda dei ricorrenti e ne chiedeva il rigetto.
Allegava infine l'elenco delle effettive ore di volo annue svolte dai ricorrenti Alla prima udienza del 20.4.2023 le parti insistevano nelle rispettive richieste
e parte ricorrente chiedeva termine per note e produzione documentale in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente e deduceva Org che il rapporto era continuato con e deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art.2112 c.c.. Parte resistente contestava tali assunti deduceva che l'applicazione dell'art.2112 c.c. m non era mai stato dedotto in ricorso e si opponeva al deposito di documentazione. La giudice rinviava la causa alla udienza del
16.2.2024 per discussione con termine per note. All'esito della udienza del 16.2.2024 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
In via preliminare fondata è l'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 937 cod. nav., tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva.
Infatti l'art. 937 cod. nav. prevede espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”. La legittimità della norma è stata ribadita con la recentissima sentenza n.143/2023 con cui la Consulta ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale che il Tribunale di Roma aveva sottoposto a nuova valutazione. Al riguardo la Corte Costituzionale ha ritenuto “
“10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.” ( sentenza 143/2023 Corte
Costituzionale.)
Al riguardo è pacifico che i ricorrenti hanno sempre svolto mansioni di
“Pilota”, “Comandante” e/o assistenti di volo e parte resistente ha provato che Cont i rapporti lavorativi intercorsi tra e i ricorrenti sono cessati in data
31.12.2014, avendo depositato i LUL relativi agli anni 2015 e 2016 che attestano l'esistenza di soli due rapporti di lavoro subordinato nel 2015 e 2016 ( allegato 4 parte resistente.) Cont a altresì provato di non essere più titolare di licenze di trasporto aereo ( allegati 8 e 9 parte resistente). E' altresì pacifico e risulta dai documenti agli atti che l'odierno ricorso è stato a notificato in data 4.10.2022.
Parte ricorrente non ha allegato alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso e pertanto i diritti e i crediti pretesi dai ricorrenti con il presente giudizio sono prescritti per decorso del termine biennale dal 31.12.14, data di Cont cessazione del rapporto con Cont Al riguardo è vero che i ricorrenti hanno dedotto in ricorso che aveva conferito il compendio aziendale dal 1.1.2015 ad in A.S., ( Org_1 punto 1 ricorso) ma rispetto a tale deduzione la resistente fin dalla comparsa di costituzione si è dichiaratadel tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio ed ha altresì eccepito , la mancata accettazione del contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte.
In ogni caso detta circostanza non risulta essere stata provata da parte ricorrente con documentazione tempestivamente allegata.
I verbali di accordo sindacale allegati sub doc. A e B al ricorso e richiamati tra parentesi al punto 1) del ricorso riguardano accordi risultano temporalmente riferibili al 26.11.2014 e al 16.12.2014.
Inoltre tali atti con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente riguardano un arco temporale di gran lunga antecedente il biennio e dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio ( 18.1.2022).
Inoltre al punto 2 del ricorso i ricorrenti non hanno dedotto di essere ancora in servizio presso in Amministrazione straordinaria precisando solo Org_1
“sono stati impiegati presso in Amministrazione Controparte_75 straordinaria, nella categoria del Personale Navigante Tecnico (PNT) con mansioni di Pilota
e qualifica di Comandante o Primo Ufficiale, nonché nella categoria del Personale Navigante di Cabina (PNC), con mansioni di Assistenti di volo “ ( punto 2 del ricorso) Tali appaiono riferirsi ad un periodo ormai trascorso e non alla persistenza del rapporto.
Era in ogni caso onere di parte ricorrente dedurre l'eventuale permanenza del rapporto di lavoro con il cessionario fino al biennio antecedente la notifica e tale fatto non è stato tempestivamente dedotto.
Ai sensi degli artt 414 e 416 cpc nel rito del lavoro infatti la parte che agisce in giudizio deve indicare nel ricorso, a pena di decadenza, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, nonché “l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”.
Il rito del lavoro si caratterizza, in base al combinato disposto degli art. 414 n. 4
e 5, 416 comma 3, c.p.c., nella “necessaria circolarità” tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, così come affermato dalla giurisprudenza (tra le tante, Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 2007, n. 13878).
Corollario di tale principio è l'impossibilità di contestare fatti non tempestivamente dedotti che, pur configurandosi quali presupposti o come elementi funzionali a far valere il diritto azionato, non siano stati allegati in modo espresso e specifico nell'atto introduttivo del giudizio (cfr Cass. 18 maggio 2011, n. 10860. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353).
Per tale ragione non è stata ammessa la produzione richiesta in prima udienza da parte ricorrente e non può essere ammessa la produzione allegata alle note conclusive di parte ricorrente tra l'altro mai autorizzata Le domande avanzate dai ricorrenti devono quindi essere rigettate.
L'accoglimento della eccezione preliminare assorbe le altre questioni sollevate dalle parti ed esime quindi dalla valutazione delle stesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori minimi delle tabelle ex DM 55/2014 ( per il valore compreso tra 26000 e
52000 tenendo conto dell'importo maggiore richiesto dai ricorrenti) aumentato del 90%.
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.5700163545766DE3864" data-article-version-id="09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR0F700163545766DE3864::1930-10-26" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartdoiwv7mzn82hcon?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR0F700163545766DE3864::1930-10-26">4
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La Giudice designata dott.ssa C M nella causa
TRA
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Controparte_1
6 Controparte_2
[...]
7 CP_3
8 Controparte_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 CP_7
12 Controparte_8
13 CP_9
14 Parte_5
15 Controparte_10
16 Controparte_11
17 CP_12
18 CP_13
19 CP_14
20 Controparte_15
21 Controparte_16
22 Controparte_17
23 CP_18
24 Controparte_19
25 Controparte_20
26 CP_21
27 CP_22
28 Controparte_23
29 Controparte_24
30 CP_25
31 Controparte_26
32 Controparte_27
33 CP_28
34 Controparte_29
35 CP_30
36 CP_31
37 Controparte_32 38 Controparte_33
39 Controparte_34
40 CP_35
41 Controparte_36
42 Controparte_37
43 Controparte_38
44 Controparte_39
45 Controparte_40
46 Controparte_41
47 CP_42
48 CP_43
49 Controparte_44
50 CP_45
51 Controparte_46
[...]
52 Controparte_47
53 CP_48
54 CP_49
55 CP_50
56 CP_51
57 CP_52
58 CP_53
59 CP_54
60 Controparte_55
61 CP_56
62 Controparte_57
63 Controparte_58
64 Controparte_59
65 CP_60
66 Controparte_61
67 CP_62
68 Controparte_63
69 CP_64
70 CP_65
71 Controparte_66
72 CP_67
73 CP_68
74 CP_69
75 Controparte_70
76 Parte_6
77 Parte_7
tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale Luca Gaurico n.257, presso lo studio dell'Avv. Marco Lupo che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Tiribocchi ed all'Avv. Elisa Scaramella li rappresenta e difende, in virtù di delega allegata al ricorso telematico.
RICORRENTI
E
già Controparte_71 Controparte_72
, con sede legale in Roma, Viale Liegi n. 41, in persona del
[...] Dott. nella sua qualità di Amministratore Delegato, Controparte_73 giusti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società in data
31 marzo 2021, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall' Avv. Federica Paternò , dall'Avv. Francesco Bartolotta e dall'Avv. Maria Carmela Lampariello ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale
Toffoletto De Luca Tamajo in Roma, via della Conciliazione, n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 16.2.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
Rigetta le domande avanzate dagli altri ricorrenti.
Condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in €7.009,10 per compensi oltre spese generali e oltre IVA e CPA
Roma, 16.2.2024
La GIUDICE Commentato [CM1]:
Dott.ssa C M
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022 e notificato in data 4.10.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio davanti al Tribunale del lavoro di Roma avanzando le seguenti Controparte_71 conclusioni: “
“A) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CAI Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CAI Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CAI Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008 all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico all'art. 8 CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Seconda – Assistenti di Volo, per contrarietà a norme imperative di legge, comunitarie e nazionali, nella parte in cui stabiliscono che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie sia composta solo da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza includere gli elementi variabili della retribuzione intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore, ovvero compensativi di uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, ovvero ancora correlati al peculiare status personale o professionale del lavoratore interessato;
B) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il godimento dei periodi di ferie, di una retribuzione calcolata, oltre che sullo stipendio base e sull'indennità di volo minima garantita, anche sull'indennità oraria di volo integrativa e sull'indennità di volo c.d. “ristrutturazione”, per i motivi tutti esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dei Controparte_74 ricorrenti, delle somme indebitamente non corrisposte a titolo di retribuzione relativa alla fruizione delle ferie annuali, nel periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2014, ovvero a titolo di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica e della personalità morale dei singoli ricorrenti, come sopra individuate e nella misura indicata nel presente atto, per i seguenti importi:
€ 30.886,30 1 Parte_1
Pt_1
€ 16.870,61 2 Parte_2
Pt_2
€ 20.860,75 3 Pt_3
Pt_3
€ 44.196,30 4 Parte_4
Pt_4
€ 10.121,97 5 CP_1
CP_1
€ 28.693,62 6 CP_2
CP_2
€ 33.244,32 7 CP_3
CP_2 8 € 16.666,01 CP_4 CP_4
€ 8.268,61 9 CP_5
CP_5
€ 20.346,95 10 CP_6
CP_6
€ 34.229,44 11 CP_7
CP_7 12 € 27.697,00 CP_8 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CP_8
[...]
€ 32.550,06 CP_9
€ 15.788,01 Parte_5
€ 7.887,89 CP_10
CP_10
€ 13.106,74
CP_11
CP_11
€ 19.525,38 CP_12
€ 18.795,65
CP_13
CP_13
€ 27.027,40
CP_14
CP_5
€ 19.160,34 CP_15
CP_15
€ 12.400,46
CP_16CP_1
€ 12.279,50 CP_17
CP_17
€ 16.699,69 CP_18
CP_6
€ 15.556,55 CP_19
CP_19
€ 22.663,44 CP_19
CP_20
€ 23.613,37 CP_21
CP_1
€ 7.658,58 CP_22
CP_22
€ 13.044,18 CP_23
CP_23
€ 22.575,64 CP_24
CP_24
€ 12.864,80 CP_25
CP_2
€ 31.579,46 CP_26
CP_26
€ 25.723,69 CP_27
CP_9
€ 33.197,56 CP_28
CP_2CP_2
€ 11.893,09
CP_29
[...]
€ 16.872,27
CP_30
CP_30
€ 34.084,33 CP_31
CP_5
€ 14.953,49 CP_32
CP_32
€ 17.828,64 CP_33
CP_33
€ 14.293,45
CP_34
CP_34 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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53
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
€ 16.788,74 CP_35
€ 17.626,34 CP_36 CP_36
€ 22.961,37
CP_37
CP_33
€ 20.344,00 CP_38
CP_38
€ 18.861,11 ARDI CP_39
CP_2
€ 32.569,72 CP_40
CP_40
€ 4.805,95
CP_41
CP_41
€ 4.849,68 CP_42
CP_42
€ 15.636,11 CP_43
€ 23.123,87
CP_44
Pt_4
€ 35.552,92
CP_45
CP_2
€ 20.901,31
CP_46
[...]
CP_46
€ 29.565,88 CP_47
CP_19
€ 30.644,91 CP_48
CP_5
€ 1.305,44 CP_49
CP_49
€ 14.275,70 CP_50
CP_1
€ 11.304,14 CP_51
€ 36.075,17 CP_52
€ 3.949,47 CP_53
€ 12.819,11 CP_54CP_5
€ 26.875,77
CP_55
€ 26.579,03 CP_56
€ 14.859,99 CP_57
CP_57
€ 12.911,04 CP_58
CP_33
€ 30.890,71 CP_58 CESARE
€ 15.769,03 CP_60
€ 36.418,03 CP_61
CP_33
€ 27.282,60
CP_62
CP_42
€ 16.151,81
CP_63
CP_54
€ 16.043,62 CP_64 70 € 12.806,16 CP_65
€ 3.603,81 71 CP_66
CP_66 72 € 14.775,76 CP_67
€ 1.939,43 73 CP_68
CP_68 74 € 27.427,93 CP_69
€ 17.165,80 75 CP_70
CP_33
76 € 32.864,83 Parte_6
77
€ 24.402,60 Parte_7
Pt_6
ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia o secondo equità per i titoli esposti, oltre agli interessi maturati ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari. “ Deducevano i ricorrenti:
- che erano stati tutti dipendenti di Controparte_74 fino al trasferimento dei rispettivi rapporti di lavoro in Controparte_75
per effetto del conferimento a quest'ultima da parte di
[...] CP_76 dell'intero compendio aziendale comprensivo dei beni del personale e
[...] dei mezzi finalizzati all'esercizio della attività di trasporto aereo con effetto dal 1.1.2015;
- che erano stati impiegati presso e successivamente in CP_76 [...]
in Amministrazione straordinaria nella categoria del Controparte_75 Personale Navigante Tecnico con mansioni di Pilota e qualifica di
Comandante o Primo Ufficiale nonché nella categoria del Personale
Navigante di Cabina con mansioni di Assistente di volo;
- che dal gennaio 2009 al dicembre 2014 aveva retribuito le loro CP_76 ferie solamente sulla base dello stipendio e della indennità di volo minima garantita e con esclusione di tutte le voci retributive di carattere variabile;
- che detta condotta era illegittima a fronte delle norme contrattuali che richiamava, della normativa europea e della giurisprudenza anche comunitaria;
- che per il personale navigante delle Compagnie aeree, – Piloti commerciali e Assistenti di volo –, la nozione di retribuzione dovuta durante le ferie doveva comprendere tutte le voci retributive variabili strettamente connesse alle operazioni di volo in senso ampio, le quali, proprio per la particolare natura dell'attività svolta, rappresentavano la parte più cospicua della retribuzione ordinaria, al punto che la loro mancanza avrebbe vanificato la funzione propria delle ferie quale diritto irrinunciabile posto a presidio della tutela della integrità psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori ;
- che la resistente aveva illegittimamente decurtato dal trattamento economico riconosciuto a titolo di ferie l'indennità di volo oraria integrativa (I.V.O.), l'indennità di volo ristrutturazione (IVR) e l'indennità di istruttore di volo , prevista per i comandanti istruttori di volo.
Chiedevano quindi la condanna della resistente al pagamento delle somme di cui ai conteggi allegati e avanzavano le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva la resistente chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma in merito all'art.937 del codice della navigazione in relazione ad un giudizio avente analogo oggetto.
Eccepiva altresì la prescrizione di tutti i diritti e i crediti vantati dai ricorrenti ai sensi dell'art.937 del codice della navigazione. Deduceva al riguardo che i rapporti di lavoro con i ricorrenti si erano pacificamente conclusi alla data del 31.12.2014 come provato dai LUL che Cont depositava e che non era più titolare di licenze di trasporto aereo dal
2015. Deduceva quindi l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito dei ricorrenti alla data di notifica del ricorso.
Deduceva poi che la parte ricorrente non aveva mai menzionato le vicende Con societarie tra e in AS eventualmente utili a comprovare la Org_1 sussistenza dell'art.2112 c.c. mai dedotto in giudizio. Deduceva inoltre che parte ricorrente aveva omesso di allegare i fogli presenza di 38 dei ricorrenti indicati specificamente nell'allegato 10 della comparsa di risposta e precisamente
Deduceva che tale difetto di allegazione determinava l'infondatezza del ricorso. Eccepiva altresì di non accettare il contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte e che esulavano, pertanto, dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione del Giudicante.
Contestava che la circostanza secondo la quale i ricorrenti sarebbero poi Or Cont successivamente transitati in in Società terza rispetto a e Org_1 neppure convenuta in giudizio, non impedisse il decorso del termine prescrizionale nel caso di specie. Eccepiva al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva sul punto. In via gradata eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art.2948 comma 4 c.c. Contestava poi nel merito la domanda dei ricorrenti e ne chiedeva il rigetto.
Allegava infine l'elenco delle effettive ore di volo annue svolte dai ricorrenti Alla prima udienza del 20.4.2023 le parti insistevano nelle rispettive richieste
e parte ricorrente chiedeva termine per note e produzione documentale in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente e deduceva Org che il rapporto era continuato con e deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art.2112 c.c.. Parte resistente contestava tali assunti deduceva che l'applicazione dell'art.2112 c.c. m non era mai stato dedotto in ricorso e si opponeva al deposito di documentazione. La giudice rinviava la causa alla udienza del
16.2.2024 per discussione con termine per note. All'esito della udienza del 16.2.2024 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
In via preliminare fondata è l'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 937 cod. nav., tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva.
Infatti l'art. 937 cod. nav. prevede espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”. La legittimità della norma è stata ribadita con la recentissima sentenza n.143/2023 con cui la Consulta ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale che il Tribunale di Roma aveva sottoposto a nuova valutazione. Al riguardo la Corte Costituzionale ha ritenuto “
“10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.” ( sentenza 143/2023 Corte
Costituzionale.)
Al riguardo è pacifico che i ricorrenti hanno sempre svolto mansioni di
“Pilota”, “Comandante” e/o assistenti di volo e parte resistente ha provato che Cont i rapporti lavorativi intercorsi tra e i ricorrenti sono cessati in data
31.12.2014, avendo depositato i LUL relativi agli anni 2015 e 2016 che attestano l'esistenza di soli due rapporti di lavoro subordinato nel 2015 e 2016 ( allegato 4 parte resistente.) Cont a altresì provato di non essere più titolare di licenze di trasporto aereo ( allegati 8 e 9 parte resistente). E' altresì pacifico e risulta dai documenti agli atti che l'odierno ricorso è stato a notificato in data 4.10.2022.
Parte ricorrente non ha allegato alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso e pertanto i diritti e i crediti pretesi dai ricorrenti con il presente giudizio sono prescritti per decorso del termine biennale dal 31.12.14, data di Cont cessazione del rapporto con Cont Al riguardo è vero che i ricorrenti hanno dedotto in ricorso che aveva conferito il compendio aziendale dal 1.1.2015 ad in A.S., ( Org_1 punto 1 ricorso) ma rispetto a tale deduzione la resistente fin dalla comparsa di costituzione si è dichiaratadel tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio ed ha altresì eccepito , la mancata accettazione del contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte.
In ogni caso detta circostanza non risulta essere stata provata da parte ricorrente con documentazione tempestivamente allegata.
I verbali di accordo sindacale allegati sub doc. A e B al ricorso e richiamati tra parentesi al punto 1) del ricorso riguardano accordi risultano temporalmente riferibili al 26.11.2014 e al 16.12.2014.
Inoltre tali atti con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente riguardano un arco temporale di gran lunga antecedente il biennio e dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio ( 18.1.2022).
Inoltre al punto 2 del ricorso i ricorrenti non hanno dedotto di essere ancora in servizio presso in Amministrazione straordinaria precisando solo Org_1
“sono stati impiegati presso in Amministrazione Controparte_75 straordinaria, nella categoria del Personale Navigante Tecnico (PNT) con mansioni di Pilota
e qualifica di Comandante o Primo Ufficiale, nonché nella categoria del Personale Navigante di Cabina (PNC), con mansioni di Assistenti di volo “ ( punto 2 del ricorso) Tali appaiono riferirsi ad un periodo ormai trascorso e non alla persistenza del rapporto.
Era in ogni caso onere di parte ricorrente dedurre l'eventuale permanenza del rapporto di lavoro con il cessionario fino al biennio antecedente la notifica e tale fatto non è stato tempestivamente dedotto.
Ai sensi degli artt 414 e 416 cpc nel rito del lavoro infatti la parte che agisce in giudizio deve indicare nel ricorso, a pena di decadenza, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, nonché “l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”.
Il rito del lavoro si caratterizza, in base al combinato disposto degli art. 414 n. 4
e 5, 416 comma 3, c.p.c., nella “necessaria circolarità” tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, così come affermato dalla giurisprudenza (tra le tante, Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 2007, n. 13878).
Corollario di tale principio è l'impossibilità di contestare fatti non tempestivamente dedotti che, pur configurandosi quali presupposti o come elementi funzionali a far valere il diritto azionato, non siano stati allegati in modo espresso e specifico nell'atto introduttivo del giudizio (cfr Cass. 18 maggio 2011, n. 10860. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353).
Per tale ragione non è stata ammessa la produzione richiesta in prima udienza da parte ricorrente e non può essere ammessa la produzione allegata alle note conclusive di parte ricorrente tra l'altro mai autorizzata Le domande avanzate dai ricorrenti devono quindi essere rigettate.
L'accoglimento della eccezione preliminare assorbe le altre questioni sollevate dalle parti ed esime quindi dalla valutazione delle stesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori minimi delle tabelle ex DM 55/2014 ( per il valore compreso tra 26000 e
52000 tenendo conto dell'importo maggiore richiesto dai ricorrenti) aumentato del 90%.
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