Trib. Milano, sentenza 19/08/2024, n. 7704

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/08/2024, n. 7704
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 7704
Data del deposito : 19 agosto 2024

Testo completo

Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7238 / 2022 RG, promossa da:
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. (cod. fisc. 07516911000) col procuratore domiciliatario avv. GRIECO ANTONIO
PARTE ATTRICE

contro

:
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L. (cod. fisc. 01535380156) col procuratore domiciliatario avv. VITIELLO PAOLO
IL LO OS (cod. fisc. NON INDICATO) contumace
[ UM CH (cod. fisc. NON INDICATO) non ritualmente citato ]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“condannare l'UFFICIO CENTRALE ITALIANO Soc. Cons. a r.l. a risarcire DE per l'Italia S.p.A. di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti e subendi a causa del sinistro descritto in narrativa, e quantificati in misura non inferiore ad Euro 263.950,03, salvo l'ulteriore e maggior danno subito, anche di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7238 / 2022 - pag. 1 natura non patrimoniale”
La convenuta UCI conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“in via preliminare:


1. Dichiarare la nullità della domanda… in via pregiudiziale:



2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, dagli artt. 139, 143, 145, 149 D.Lgs 209/2005 3. Improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148, 3° D.Lgs. n.209/2005. Nel merito:



4. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici e perché prescritta.



5. voglia concludere per la infondatezza delle avverse pretese rigettando in toto condannando alle spese processuali e alla refusione… di una somma equitativamente determinata, art 1226 cc, a titolo di risarcimento per il danno patito per la gestione dell'intero sinistro e per la costituzione nel presente giudizio.



6. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora credendi ex artt. 1207 e 1209 cod. civ. in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia”

Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 18.2.2022, notificato sia alla soc. UCI, sia proprietario del veicolo (IL LO OS) e al conducente (UM CH), che l'attrice ritiene domiciliati ex lege presso la soc. UCI, la soc. AUTOSTRADE esponeva che:
• il 26 ottobre 2018 alle ore 15.25 al km. 540,600 dell'Autostrada A1 in direzione Napoli, nel comune di Monterotondo (Roma) era “occorso un sinistro stradale”;

• il suddetto sinistro era stato causato dal veicolo, con targa greca, di proprietà di IL LO OS e assicurato con MOTOR INSURERS BUREAU – GREECE, condotto nella circostanza da UM CH;

• il veicolo era composto da una motrice con semirimorchio, che trasportava olio combustibile;

• nelle predette circostanze, il conducente aveva notato fumo provenire dal semiasse
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7238 / 2022 - pag. 2
del semirimorchio e pertanto si era fermato nella piazzola d'emergenza;

• il semirimorchio aveva poi preso fuoco e, nonostante i tentativi del conducente di domare le fiamme, era divampato un incendio;

• a seguito del sinistro le strutture autostradali subivano gravi ingenti danni e DE provvedeva alle spese per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino della viabilità;

• il comune di Roma, all'esito del procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione, aveva individuato tale responsabile nella società HA IO International;

• “secondo il consolidato orientamento della Cassazione, allorché il rimorchio viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (tra le altre, cfr., Cass. n. 11318/96, n. 9574/97)”;

• “nonostante quanto sopra, nessuna reale effettiva risposta è mai pervenuta alle richieste risarcitorie di ASPI”. L'attrice pertanto concludeva chiedendo di condannare la soc. UCI a risarcire tutti i danni, anche non patrimoniali, quantificati in almeno EUR 263.950,03.
Con comparsa depositata il 3.5.2022 si costituiva la convenuta UCI che:
• eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché il primo valido atto di costituzione in mora era del 14 dicembre 2021 (cioè oltre il termine prescrizionale biennale);

• eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'UCI, perché non s'era verificato nessuno scontro tra veicoli;

• eccepiva l'improponibilità e improcedibilità della domanda nei confronti della società di assicurazione MOTOR INSURERS BUREAU (INTERSALONIKA), che assicurava la sola motrice, mentre la stessa attrice dichiarava che l'incendio sarebbe stato provocato dal rimorchio, assicurato da un'altra compagnia;

• eccepiva la nullità dell'atto di citazione, poiché non indicava le ragioni di fatto e di diritto della domanda;

“impugna[va] ogni atto, deduzione e documento di parte attorea di cui se ne disconosce formalmente l'autenticità ex art. 2719 c.c., riservandosi in sede di prima udienza ex art. 214 e 215 c.p.c., una impugnazione dettagliata di ogni singolo documento”;

• contestava “il fatto storico rappresentato in maniera generica, senza chiarezza” e
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aggiungeva che se l'incendio non risultava provocato da una collisione o dall'utilizzo del veicolo, la fattispecie doveva sussumersi nell'art. 2051 c.c. e l'assicurazione del danneggiante non era dunque tenuta al risarcimento;

• osservava la mancanza di prova dei danni provocati dal sinistro. La parte convenuta quindi concludeva eccependo la nullità, l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, e nel merito chiedeva il rigetto di essa, con condanna dell'attrice a pagare “una somma equitativamente determinata, art. 1226 cc, a titolo di risarcimento per il danno patito per la gestione dell'intero sinistro e per la costituzione nel presente giudizio” e in subordine la riduzione
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