Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. 2977/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rispettivamente rappresentati e difesi e Parte_1 Parte_2 domiciliati dagli avv. CINEFRA ANNALISA e DA RONCH MASSIMO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Per_1 Per_2
3. Il Signor potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_1 di seguito indicate:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) due pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore
20.00;
c) due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a a partire dalle ore 14.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione coniugale entro le ore 20.00;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e
Capodanno
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno
f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della
Regione Veneto.
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla GN entro il giorno 16 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 (150,00 euro
a figlio) a titolo di concorso nel mantenimento di entrambi i figli minori;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di settembre di ogni anno, con decorrenza dal l'anno 2025
5. Gli assegni familiari saranno erogati in favore della GN ed il Signor Parte_2
con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente il proprio consenso. Pt_1
6. Le detrazioni per i figli a carico, saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
la detrazione delle spese