Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2024, n. 178
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Testo completo
RG 403/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av ll'avv. Fuso. Per e nessuno compare. Parte_1 CP_2
Il Giudice D ttamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e Parte_1 CP_2 di . CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_3
Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 06.05.2024 al 06.07.2024 con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quale datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, per ottenere la condanna della committente al pagamento della somma di euro 2.302,85 e della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 520,01.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , sub-committente CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate CP_2 contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av ll'avv. Fuso. Per e nessuno compare. Parte_1 CP_2
Il Giudice D ttamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e Parte_1 CP_2 di . CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_3
Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 06.05.2024 al 06.07.2024 con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quale datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, per ottenere la condanna della committente al pagamento della somma di euro 2.302,85 e della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 520,01.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , sub-committente CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate CP_2 contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter
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