Trib. Siracusa, sentenza 21/02/2024, n. 435
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Testo completo
N. R.G. 3726/2023
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa N R Giudice relatore dott.ssa C M C Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3726/2023 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. L F
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
A G
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 28/09/2023, rappresentava di aver Parte_1 avuto una relazione more uxorio con dalla cui unione era CP_1 nata il 13/11/2014 la figlia Deduceva altresì che, dopo la rottura Persona_1 della relazione sentimentale, si era trasferito a Torino e che CP_1 vedeva saltuariamente la minore, rimasta a vivere presso di sé, contribuendo al suo mantenimento con un importo mensile di € 150,00, senza tuttavia versare nulla per le spese straordinarie. Chiedeva, pertanto, di disporre l'affidamento in via esclusiva della figlia e di porre a carico di un assegno mensile di € CP_1
300,00 per il mantenimento della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 28/12/2023, si costituiva il quale CP_1 evidenziava di essersi trasferito in Piemonte per problemi di salute a causa dei quali aveva potuto lavorare solo sporadicamente, percependo retribuzioni modeste. Rappresentava, tuttavia, di essere sempre stato presente nella vita della minore, nonostante la distanza, e di essersi adoperato per non farle mancare nulla.
Chiedeva pertanto l'affidamento congiunto della figlia, con collocazione presso la madre, con obbligo di provvedere al suo mantenimento con la somma mensile di €
150,00, oltre al 50%
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa N R Giudice relatore dott.ssa C M C Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3726/2023 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. L F
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
A G
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 28/09/2023, rappresentava di aver Parte_1 avuto una relazione more uxorio con dalla cui unione era CP_1 nata il 13/11/2014 la figlia Deduceva altresì che, dopo la rottura Persona_1 della relazione sentimentale, si era trasferito a Torino e che CP_1 vedeva saltuariamente la minore, rimasta a vivere presso di sé, contribuendo al suo mantenimento con un importo mensile di € 150,00, senza tuttavia versare nulla per le spese straordinarie. Chiedeva, pertanto, di disporre l'affidamento in via esclusiva della figlia e di porre a carico di un assegno mensile di € CP_1
300,00 per il mantenimento della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 28/12/2023, si costituiva il quale CP_1 evidenziava di essersi trasferito in Piemonte per problemi di salute a causa dei quali aveva potuto lavorare solo sporadicamente, percependo retribuzioni modeste. Rappresentava, tuttavia, di essere sempre stato presente nella vita della minore, nonostante la distanza, e di essersi adoperato per non farle mancare nulla.
Chiedeva pertanto l'affidamento congiunto della figlia, con collocazione presso la madre, con obbligo di provvedere al suo mantenimento con la somma mensile di €
150,00, oltre al 50%
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