Trib. Avezzano, sentenza 17/10/2024, n. 389

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 17/10/2024, n. 389
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 389
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

Proc. n. 1598/2020 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
BASKO S.p.A., con sede legale in Genova, Lungotorrente Secca n. 3, P.IVA 03552200101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giorgio
CONTINI,Ilario GIANGROSSI e Giulio MARCONCIN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, Corso Europa n. 12
ATTORE
CONTRO
GREEN NETWORK S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Giulio Vincenzo Bona n. 101, P. IVA
07451521004, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
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Prof. Gianluca BRANCADORO e Carlo MIRABILE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di
Roma, sito alla Via Brenta n. 2/A
CONVENUTO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DELLA
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI, CF: 97210890584, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, legalmente rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso la quale è domiciliata ex lege
TERZO CHIAMATO
Materia: Ripetizione di indebito oggettivo – Addizionali provinciali su accise
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del 21.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 11.12.2020 e tempestivamente iscritto a ruolo il 14.12.2020, la società BASKO S.p.A. ha convenuto in giudizio la società GREEN NETWORK S.p.A. allegando di aver stipulato con questa, quale fornitrice, un contratto di fornitura di energia elettrica per uso non domestico in relazione all'anno 2011.
L'attore ha, quindi, esposto di aver regolarmente versato alla controparte i corrispettivi con riferimento all'anno 2011, compresi in essi la complessiva somma di € 316.927,40 per addizionali provinciali sulle accise relative all'energia elettrica. Dedotto il contrasto dell'art. 6 D.L. 511/1988 con la sopravvenuta normativa comunitaria (Dir. 2008/118/CE), la società attrice ha domandato la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma sopra indicata a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo con vittoria delle spese di lite.
B. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.3.2021 la società convenuta si è tempestivamente costituito in giudizio domandando preliminarmente il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa il terzo, AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI.
Nel merito la convenuta non ha inteso dedurre ragioni giuridiche contrarie a quelle allegate dall'attore, limitandosi ad evidenziare come l'onere probatorio circa gli intervenuti pagamenti gravi sull'attore stesso e l'opportunità di avanzare, come avvenuto, domanda di rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel medesimo giudizio. Ha, quindi, concluso in conformità.
C. L' AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI si è costituita in giudizio con comparsa del

9.8.2021 eccependo, in sostanza: l'improcedibilità della chiamata in causa;
il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
il difetto di legittimazione passiva per essere – in ipotesi – debitore il
Comune o la Provincia, quali destinatari delle addizionali sull'energia elettrica;
la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA per vano decorso del termine biennale stabilito dalla norma. Il
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terzo chiamato ha, in ogni caso, contestato il merito della domanda svolta dall'attore argomentando in favore della compatibilità del regime delle addizionali con il diritto comunitario.
L'AGENZIA ha, quindi, concluso in conformità.
1. In fatto deve, anzitutto, ritenersi provato come la ricorrente abbia effettuato i pagamenti allegati per il titolo sopra descritto rilevandosi sul punto come la società convenuta e non abbia operato alcuna specifica contestazione, del che opera certamente l'articolo 115 c.p.c. - che, si ricorda, è regola di giudizio che vale ad integrare l'articolo 2697 c.c. L'art. 115 c.p.c. è, infatti, certamente applicabile trattandosi di azione di ripetizione d'indebito e, quindi, di materia non sottratta alla disponibilità delle parti tantopiù ove si consideri le modalità di addebito dell'accisa, dovendo distinguersi il rapporto di natura privatistica da quello di natura pubblicistica tra amministrazione e contribuente sebbene il soggetto percosso sia diverso dal soggetto obbligato al tributo, come tipicamente accade nelle imposte indirette. La convenuta si è limitata ad evidenziare come l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto incomba su chi invochi quelli, ma non ha contestato il fatto storico degli atti solutori, nella misura indicata dall'attore stessa, del che questo è provato.
2. In diritto, si osserva come le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica siano state introdotte dall'art. 6 D.L. 511/1988 (L. conv. 20/1989) per poi essere espunte dall'ordinamento per effetto dell'art. 18, co. 5 D.Lgs. 68/2011, con effetto dall'anno 2012.
Medio tempore, il sopravvenuto art. 1, par. 2 Dir. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia, ha impedito agli Stati di istituire forme di imposizione indiretta, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate che possano ostacolare indebitamente gli scambi nello spazio economico comune.
Secondo il diritto eurounitario, infatti, una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche – che non siano meramente di bilancio
(Corte di Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19;
Corte di Giustizia
UE, 9 marzo 2000, C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31;
Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014,
C-82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23) - e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-
553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36;
analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-
103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.;
Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12,
Transportes Jordi Besora, punto 22). Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di
3 promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39;
Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30;
Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41).
Tra queste finalità specifiche non può certamente rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta
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