Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 5151

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 5151
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5151
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. P S ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2797/2024 R.G. Lavoro
T R A
nato a Castellammare di Stabia il 8-11-1960, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. P B dal quale è rappresentato e difeso come in atti
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. P A ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi 387
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere alle dipendenze della convenuta con la qualifica specificata nel ricorso e che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito una indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio ed in particolare non erano state corrisposte le indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011, i ticket mensa , l'indennità di turno di cui all'accordo nazionale del 21 maggio 1981 e l'indennità domenicale.
Chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro
3.239,32 a titolo di differenze retributive come da conteggi in atti.
Il tutto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel ricorso introduttivo la parte ricorrente asserisce di avere diritto alla inclusione delle indennità perequativa e compensativa nella retribuzione dovuta anche nei giorni di ferie.
Ad avviso della difesa istante tale diritto deriverebbe dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia da quella della Corte di Giustizia.
Rileva, sul punto, il giudicante come la parte ricorrente richiami specificamente la pronuncia del 15 settembre 2011 della Corte di Giustizia nella causa C155/10 – Pt_2 più altri contro nella cui massima ufficiale si legge che L'art. 7 della Controparte_2 direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva 2000/79, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e
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