Trib. Roma, sentenza 05/04/2024, n. 4020
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Testo completo
RG 24948/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
4.4.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
IN TO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Bianchini per procura allegata al ricorso e presso il medesimo difensore elettivamente domiciliato
RICORRENTE
INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via
Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto ER AN di Roma n. 37590 del
23.01.2023
1 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FORENSE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.
Alice Cogliati Dezza ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Nunziante Magrone, sito in Roma, in Piazza di Pietra, n. 26
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.7.2023 ST RA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
n.09720239048981917, ricevuta il 23/06/2023, con riferimento ai seguenti atti sottesi:
09720110245489426000,
09720130103086471000,
09720140008107675000,
09720140298888856000,
39720140027744014000,
39720130018760635000,
39720120010045239000, riferibili a crediti previdenziali dell'Inps e dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense, eccependo, nel merito della pretesa, la
“omessa notifica ex art. 139 cpc e ss. e onere della prova ex art. 2697 c.c.” delle cartelle in parola e la prescrizione (quinquennale) dei crediti (“di tutte le cartelle, dei ruoli e dei tributi ivi racchiusi”) - comprese le sanzioni
e gli interessi - fatti valere con i titoli medesimi.
2
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere il ricorso e dichiarare nulli
i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art.
615, comma 1 e 2, c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense la quale, eccepiti l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alle cartelle n. 09720130103086471000 e n.
09720140298888856000, già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza di rigetto sull'opposizione avverso detti titoli, e il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'opposizione avverso le cartelle n.
09720110245489426000 e n. 09720140008107675000 - essendo, a norma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
4.4.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
IN TO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Bianchini per procura allegata al ricorso e presso il medesimo difensore elettivamente domiciliato
RICORRENTE
INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via
Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto ER AN di Roma n. 37590 del
23.01.2023
1 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FORENSE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.
Alice Cogliati Dezza ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Nunziante Magrone, sito in Roma, in Piazza di Pietra, n. 26
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.7.2023 ST RA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
n.09720239048981917, ricevuta il 23/06/2023, con riferimento ai seguenti atti sottesi:
09720110245489426000,
09720130103086471000,
09720140008107675000,
09720140298888856000,
39720140027744014000,
39720130018760635000,
39720120010045239000, riferibili a crediti previdenziali dell'Inps e dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense, eccependo, nel merito della pretesa, la
“omessa notifica ex art. 139 cpc e ss. e onere della prova ex art. 2697 c.c.” delle cartelle in parola e la prescrizione (quinquennale) dei crediti (“di tutte le cartelle, dei ruoli e dei tributi ivi racchiusi”) - comprese le sanzioni
e gli interessi - fatti valere con i titoli medesimi.
2
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere il ricorso e dichiarare nulli
i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art.
615, comma 1 e 2, c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense la quale, eccepiti l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alle cartelle n. 09720130103086471000 e n.
09720140298888856000, già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza di rigetto sull'opposizione avverso detti titoli, e il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'opposizione avverso le cartelle n.
09720110245489426000 e n. 09720140008107675000 - essendo, a norma
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