Trib. Torino, sentenza 24/07/2024, n. 249
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Testo completo
N. R.G. 2527/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/24 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOLINO FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il CP_1 Controparte_2 Per_1
23/05/13.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. 2 parte Per_1
I serie-del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/11/2014 e il 25/12/2016. Per_2 Per_3
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 31/01/24 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di provvedere Per_1 alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
ASSEGNA l'immobile coniugale di RU (TO) BO , con il mobilio ivi contenuto, che CP_3 vi abiterà insieme ai due figli che avranno residenza anagrafica presso la madre.
AFFIDA I figli minori e ad entrambi i genitori con autorizzazione all'esercizio Per_2 Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione. Entrambi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/24 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOLINO FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il CP_1 Controparte_2 Per_1
23/05/13.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. 2 parte Per_1
I serie-del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/11/2014 e il 25/12/2016. Per_2 Per_3
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 31/01/24 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di provvedere Per_1 alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
ASSEGNA l'immobile coniugale di RU (TO) BO , con il mobilio ivi contenuto, che CP_3 vi abiterà insieme ai due figli che avranno residenza anagrafica presso la madre.
AFFIDA I figli minori e ad entrambi i genitori con autorizzazione all'esercizio Per_2 Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione. Entrambi
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