Trib. Torino, sentenza 24/07/2024, n. 249

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 24/07/2024, n. 249
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 249
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 2527/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/24 promossa da:
CP_1
e

Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOLINO FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il CP_1 Controparte_2 Per_1
23/05/13.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. 2 parte Per_1
I serie-del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/11/2014 e il 25/12/2016. Per_2 Per_3
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 31/01/24 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.

Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di provvedere Per_1 alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
ASSEGNA l'immobile coniugale di RU (TO) BO , con il mobilio ivi contenuto, che CP_3 vi abiterà insieme ai due figli che avranno residenza anagrafica presso la madre.
AFFIDA I figli minori e ad entrambi i genitori con autorizzazione all'esercizio Per_2 Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione. Entrambi
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