Trib. Cremona, sentenza 25/05/2024, n. 348

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 25/05/2024, n. 348
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 348
Data del deposito : 25 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G S Presidente rel dott.ssa B F Gdice dott.ssa A P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2023 promossa da:
nata a MESSINA il 24/04/1965 Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. G B ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato in MAROCCO il 10/01/1981 CP_1
(C.F. ) C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero


RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Crema il 15.12.2007.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 24/02/2023 la ha introdotto il presente giudizio di Pt_1 separazione personale, chiedendo l'addebito della stessa al per CP_1 abbandono del tetto coniugale, ex art. 46 cod. civ., allegando che ancora nel
2011 il marito se ne sarebbe andato, rendendosi irreperibile, così causandole una forte depressione.
Il DLIAA né è comparso all'udienza presidenziale del 29.6.2023, in cui semplicemente è stata data l'autorizzazione alle parti di vivere separate, né si costituito in giudizio, nonostante la rinnovazione della notifica, venendo così dichiarato contumace all'udienza del 28.3.2024: a tale udienza parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussiste la giurisdizione italiana a conoscere della domanda di separazione, unica domanda di causa, in forza del criterio ex art. 3 lettera a) punto ii) del reg.
UE 1111/2019, essendo che almeno una delle parti ad oggi ancora risiede in
Italia (la ricorrente, che vive in Crema).
Per la decisione della domanda va data applicazione alla legge italiana, in forza del criterio sussidiario ex art. 8 lettera d) del reg. UE, essendo che la coabitazione delle parti è cessata da anni e le stesse hanno nazionalità diverse -il
ha la cittadinanza marocchina-. CP_1
Va dichiarata la separazione fra le parti: la allegazione della ricorrente dell'essere venuta meno da anni l'unione coniugale è confermata dalla circostanza che il DLIAA è stato dichiarato irreperibile dal Comune di
Cremona sin dal 2013 (si veda il certificato prodotto dalla ricorrente).
Stante la rinuncia alla domanda di addebito, sulla stessa va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio.
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