Trib. Crotone, sentenza 06/06/2024, n. 472
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Testo completo
N. R.G 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
MARCO, Avv. Walter MICELI e dell'avv. GANCI FABIO, elettivamente domiciliato in Via Vincenzo
Giuffrida n. 107/A 95127 Catania Italiapresso il difensore avv. DI PIETRO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, e , elettivamente domiciliato presso CP_2 Controparte_3 Controparte_4
presso l' , in Via Controparte_5
Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. CP_5 Email_1
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso iscritto in data 7.3.2024, la ricorrente, in qualità di docente assunta con plurimi contratti a tempo determinato discontinue nel periodo dal 23.11.2020 al 25.2.2022 presso diversi istituti scolastici chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 Ccni del 15.3.2001 in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolto, pari ad € 868,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Assumeva di non aver percepito per i giorni di servizio la retribuzione professionale docenti illegittimamente prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 solo per i docenti di ruolo e quelli con incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno in violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
Si è sostituito tempestivamente il sostenendo l'infondatezza del ricorso alla Controparte_1 luce della disciplina della retribuzione professionale docenti, che prevede che sia destinata esclusivamente al personale ricompreso nelle categorie ivi espressamente elencate, con la conseguenza che in tale categoria non possano rientrarvi i beneficiari di contratti di lavoro a tempo determinato destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
pagina 1 di 3
Ai sensi dell'art 7 Ccnl: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
MARCO, Avv. Walter MICELI e dell'avv. GANCI FABIO, elettivamente domiciliato in Via Vincenzo
Giuffrida n. 107/A 95127 Catania Italiapresso il difensore avv. DI PIETRO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, e , elettivamente domiciliato presso CP_2 Controparte_3 Controparte_4
presso l' , in Via Controparte_5
Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. CP_5 Email_1
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso iscritto in data 7.3.2024, la ricorrente, in qualità di docente assunta con plurimi contratti a tempo determinato discontinue nel periodo dal 23.11.2020 al 25.2.2022 presso diversi istituti scolastici chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 Ccni del 15.3.2001 in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolto, pari ad € 868,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Assumeva di non aver percepito per i giorni di servizio la retribuzione professionale docenti illegittimamente prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 solo per i docenti di ruolo e quelli con incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno in violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
Si è sostituito tempestivamente il sostenendo l'infondatezza del ricorso alla Controparte_1 luce della disciplina della retribuzione professionale docenti, che prevede che sia destinata esclusivamente al personale ricompreso nelle categorie ivi espressamente elencate, con la conseguenza che in tale categoria non possano rientrarvi i beneficiari di contratti di lavoro a tempo determinato destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
pagina 1 di 3
Ai sensi dell'art 7 Ccnl: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999
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