Trib. Udine, sentenza 21/11/2024, n. 385
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa I C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 08/02/2024 al n. 111 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 21/11/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. S S e con l'avv. Z A Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, con la dott.ssa S T e con la dott.ssa L S giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo
€ 500,00);
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione
prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00),
e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della
Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 esponeva di aver lavorato Parte_1 per l'anno scolastico 2023/2024 come docente in forza di un contratto a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in causa, insistendo per la reiezione nel merito CP_1
della domanda, in quanto affermava di aver sempre erogato la necessaria formazione
a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito e sottolineando che, in ogni caso, nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/11/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , deve ritenersi pacifico in causa il CP_1
rapporto a termine intercorso tra le parti e la sua durata, il fatto che il CP_1 nell'anno scolastico in cui ha lavorato la ricorrente (2023/2024) ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tale periodo la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto
e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa I C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 08/02/2024 al n. 111 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 21/11/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. S S e con l'avv. Z A Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, con la dott.ssa S T e con la dott.ssa L S giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo
€ 500,00);
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione
prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00),
e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della
Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 esponeva di aver lavorato Parte_1 per l'anno scolastico 2023/2024 come docente in forza di un contratto a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in causa, insistendo per la reiezione nel merito CP_1
della domanda, in quanto affermava di aver sempre erogato la necessaria formazione
a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito e sottolineando che, in ogni caso, nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/11/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , deve ritenersi pacifico in causa il CP_1
rapporto a termine intercorso tra le parti e la sua durata, il fatto che il CP_1 nell'anno scolastico in cui ha lavorato la ricorrente (2023/2024) ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tale periodo la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto
e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
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