Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2534
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Testo completo
R.G. n. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2282 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gerardi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Capasso, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 2.05.2024, Parte_1
avanzava cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ED SE (CE) il 30.09.2012, Controparte_1
Per_ rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (18.07.2017) e formulando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi CP_1
e autorizzandoli a vivere separati;
[...] Parte_1
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) stabilire che la casa coniugale sita in Via Mura dei Francesi n. 195/S è assegnata alla
Sig.ra presso la quale è collocata la figlia minore, con ogni arredo e corredo;
e, per Pt_1
l'effetto, disporre che l'altro coniuge se ne allontani entro 20 giorni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale;
5) stabilire che entrambi i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il Per_2
domicilio sito nell'attuale abitazione familiare sita in Ciampino (RM), Via Mura dei Francesi n.
195/S (Palazzina n. 28);
6) stabilire che il genitore non collocatario, ossia il Sig. , potrà vedere la Controparte_1
figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola (o in mancanza dalle 15:00) fino alle ore 21:00, nei giorni che dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo in base ai rispettivi turni di lavoro e alle esigenze di entrambi, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18:00 del venerdì) e sino alle 21:00 della domenica;
10 giorni