Trib. Catania, sentenza 10/05/2024, n. 2620

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 10/05/2024, n. 2620
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2620
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Maggio 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art.
53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112
, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9027 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
AN SA IA, nata a [...] il [...], c.f. [...], residente in Paternò, Corso Italia n. 154, ed elettivamente domiciliata in Paternò, via Cutore n. 3, presso lo studio dell'avv. Letizia Moschetto, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la
Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Aci
Sant'Antonio, via Regina Margherita n. 1, presso lo studio dell'avv. Sebastiana Daniela Cristaldi, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 28.08.2023, la ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 2023 90180291 33 000notificata il
20.07.2023, con la quale per conto della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense le veniva
1
richiesto il pagamento della somma di € 552,48, a titolo di sanzione per omessa o insufficiente dichiarazione ex art. 9 L. 141/92 per l'anno 2006 e di cui alla cartella di pagamento n. 293 2013 00007961 22 000, asseritamente notificata in data 05.03.13.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione poiché relativamente alla somma reclamata doveva trovare applicazione l'art. 4 del D.L. 41/2021, che prevedeva la cancellazione automatica dei debiti di importo fino a

5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre
2010;
nonché la prescrizione quinquennale trattandosi di sanzione.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale rilevava un'esposizione dei fatti e degli atti impugnati poco chiara e comunque eccepiva
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione;
la non applicabilità al caso di specie dell'art. 4 del D.L. 41/2021, nonché contestava l'avvenuta prescrizione, perché interrotta dalla notifica della cartella di pagamento n. 293
2013 00007861 22 000 in data 05.03.2013 e dalla presentazione in data 31.07.2019, dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, prot. n. 444348, relativamente alla predetta cartella, alla quale però non aveva fatto seguito il versamento di alcuna rata. Eccepiva, infine la propria carenza di legittimazione passiva per il merito della pretesa di competenza dell'ente impositore.
Restava intimata la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,
Con ordinanza del 21.02.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.
127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisone ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata all'odierna udienza, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente
l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione
2
all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato
a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007;
in merito alla rilevabilità
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