Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2024, n. 1611
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Testo completo
R.G.A.C. n. 1213/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata TRA
EXPERT IN LOSS PREVENTION s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Nicola Rossi, n. 7, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro LO, in virtù di procura in atti;
attrice
E
IN ES, elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla via G. Mazzini, n. 86, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Tucci, in virtù di procura in atti;
convenuta NONCHE' IN RA, n. qualità di erede di NI RI elettivamente domiciliato in Pompei alla via Nolana, n. 200, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Fabbrocino, in virtù di procura in atti;
convenuto NONCHE' EREDI DI IN ME, indicati collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art.303 cpc e domiciliati come per legge presso l'ultimo domicilio del de cuius in Pompei, via Lepanto I traversa n. 26--- contumaci NONCHE' LO CI, res. in Sarteano (Si) alla via Montagna di Cetona 31--- convenuta contumace
CONCLUSIONI Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Expert in Loss Prevention s.r.l. conveniva in giudizio NI RI e NI ER al fine di richiedere l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte da LO FE, quale procuratrice speciale di NI RI, nonché da NI ER, su n. 2 contratti preliminari rispettivamente stipulati dalla società attrice con i convenuti nella medesima data del 15.1.2018, avente ad oggetto la vendita della quota di ¼ dell'immobile sito in Pompei, così come meglio descritto in atti. In definitiva, chiedeva di ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari, di disporre la trascrizione della sentenza e dei contratti preliminari oggetto di accertamento.
Si costituivano IN RI e IN ER nel mentre LO FE preferiva rimanere contumace.
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R.G.A.C. n. 1213/2021
I convenuti chiedevano, in primo luogo, la riunione del presente giudizio con quello recante R.G. n. 1139/2021;
in secondo luogo eccepivano l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda in quanto diretta ad aggirare la condizione sospensiva contenuta all'art. 9 del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 15.1.2018.
In via riconvenzionale, i convenuti chiedevano che fosse accertata la nullità del contratto preliminare ex art. 1354 c.c. per effetto della mancata verificazione della condizione sospensiva prevista dai capi 10 ed 11 della premessa del contratto preliminare e nel successivo art. 5 del contratto stesso, inerente la circostanza secondo la quale la stipula del definitivo sarebbe stata subordinata alla condizione che la Expert in Loss Prevention s.r.l. avesse stipulato i medesimi preliminari anche per le quote degli altri coeredi.
Inoltre, i convenuti chiedevano, gradatamente, che fosse accertata la nullità del contratto preliminare essendo carente ab origine la situazione di fatto assurta a presupposto del contratto stesso (presupposizione). In particolare evidenziavano che dall'art. 11 della premessa del contratto, si sarebbe ricavato che la condizione costituente il presupposto oggettivo della promessa in vendita della quota sarebbe stata quella di consentire alla Expert in Loss Prevention s.r.l. l'acquisizione dell'intera ed esclusiva proprietà dell'immobile. Pertanto dal preliminare di vendita stipulato dal comproprietario NI NC IU, sarebbe risultato evidente che la predetta condizione non potrebbe avere attuazione, atteso che CA AN (promissario acquirente di NI NC IU) si sarebbe obbligato ad acquistare per sé e per persona fisica e/o giuridica da nominare, con la conseguenza che egli, anche se venisse nominato in sede di stipula del definitivo quale persona fisica, non potrebbe conseguire l'intera ed esclusiva proprietà dell'immobile, dovendone avere la comunione almeno con la Expert in Loss Prevention s.r.l. Infine, eccepivano l'inadempimento contrattuale di parte attrice, atteso che ai sensi dell'art. 6 ultimo comma del preliminare di vendita, sarebbe stato espressamente pattuito l'onere in capo al promittente acquirente di farsi carico di tutte le spese relative al giudizio R.G.
318/2014, circostanza che non risultava essersi verificata. In conclusione, i convenuti chiedevano: in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello recante R.G. n. 1139/2021;
in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per la condizione sospensiva pattuita all'art. 9 del contratto preliminare e conseguentemente ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari competente di cancellare la trascrizione della domanda introdotta con l'atto di citazione, con esonero da ogni responsabilità;
nel merito, dichiarare la nullità del contratto preliminare di vendita, con ordine al conservatore dei Registri Immobiliari competente di cancellare la trascrizione della domanda introdotta con l'atto di citazione, con esonero da ogni responsabilità;
in via gradata, previo