Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2024, n. 652

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2024, n. 652
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 652
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28/02/2024 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 262/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ altre ipotesi” e vertente TRA TR FR rapp.to e difeso dall'avvocato Orsola Petrillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Caserta (CE) via Roma 8 RICORRENTE E A.T.C. s.r.l. in persona dell' amm.re Luigi Esposito, rapp.ta e difesa dall'avvocato Maddalena Ranieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo difensore in Napoli (Na) via Duomo n. 22 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 08/10/2020 , il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di essere stato dipendente della A.T.C. s.r.l. dal 02/05/2018 al 28/06/2020, con la qualifica di operatore di esercizio - parametro 140 – livello 144 del ccnl Autoferrotranvieri, con mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone, esponeva che era stato assunto in virtù di una reiterata serie di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale: dal 02.05.2018 al 30.06.2018 (1° contratto);
dal 06.08.2018 al
18.08.2018 (2° contratto) ;
dal 03.09.2018 al 31.12.2018 e prorogato sino al 15.06.2019 (3° contratto) dal 26.06.2019 al 31.12.2019 (4° contratto) e che quest'ultimo, in data 11.07.2019 veniva trasformato contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e prorogato sino al 28.06.2020.
Deduceva che il terzo contratto di lavoro stipulato con la resistente (per il periodo dal 03.09.2018 al
31.12.2018, prorogato sino al 15.06.2019) veniva definito stagionale, sulla base di un'autorizzazione della Regione Campania per servizi aggiuntivi scolastici del Comune di Mondragone, ma che, al contrario, tali servizi risultavano ancora vigenti e, pertanto, evidentemente privi del carattere della stagionalità.
Asseriva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 24 del D.lgs. 81/2015 modificato ex
D.L. 87/2018 e convertito in L. 96/2018 e deduceva, altresì, di aver maturato il diritto ad essere assunto alle dipendenze della resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con
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diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità ed illegittimità del carattere stagionale del contratto di lavoro stipulato tra le parti, dal 03.09.2018 al 31.12.2018, prorogato alla data del 15.06.2019;
accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 del D.lgs. n. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018 e conv. L. 96/2018 nei contratti stipulati tra le parti e condannare la A.T.C. s.r.l. ad assumere il ricorrente con contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento totale delle retribuzioni mensili pari ad € 1.477,65 maturate dal luglio 2020, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in via subordinata, accertare la violazione dell' art. 24 co.3 del D.lgs
81/2015
modificato dal D.L. 87/2018 e conv. L. 96/2018 con le conseguenze di legge. Con vittoria delle spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la A.T.C. s.r.l. che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza in fatto e diritto, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva. Esponeva, in particolare, che, nell' anno 2018, dopo una serie di interlocuzioni intercorse tra il Comune di Mondragone, la Direzione Mobilità della Regione Campania, l'azienda convenuta aveva ottenuto l'autorizzazione provvisoria ad istituire ed esercitare il servizio “scolastico”, percorrendo alcune corse nel Comune di Mondragone espressamente dedicate a soddisfare le esigenze di mobilità ed il diritto allo studio della popolazione studentesca e, rilevava, pertanto, di aver assunto il ricorrente con contratto di lavoro stagionale assegnandolo al trasporto per il servizio “scolastico” dal 03.09.2018 al
31.12.2018 con proroga, fino al 15.06.2019.
Evidenziava, inoltre, che, contrariamente a quanto dedotto, il rapporto di lavoro con il ricorrente era stato della durata complessiva di 23 mesi e 95 giorni.
La resistente rappresentava, inoltre, che il ricorrente, prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 27.05.2021, non aveva esercitato né manifestato la volontà di voler esercitare il proprio diritto di precedenza nelle assunzioni ex art. 24 del D.lgs. n. 81/2015 e che, pertanto, era decaduto da tale facoltà dovendosi il detto diritto esercitare entro il termine di 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare il ricorso poiché infondato.
In via subordinata chiedeva di riconoscere la legittimità del contratto stagionale e della
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