Trib. Benevento, sentenza 14/10/2024, n. 1729
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Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. E R Presidente
dott.ssa F C Giudice
dott.ssa S B Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3479 R.G. Cont. anno 2018
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
in proprio e quale sostituto processuale ex lege di Parte_2 nata a Benevento il 26 gennaio 2018,
rappresentata e difesa dall'avv. M M giusta procura
a margine dell'atto di citazione e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-attore-
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato G L giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-convenuto-
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE
-interventore ex lege-
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Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come formulate da parte attrice nella comparsa conclusionale, dal convenuto nella comparsa di risposta., dal P.M. in data 19 settembre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito il Tribunale di Benevento al fine di Parte_1 ottenere la dichiarazione che è il padre di Parte_3 Pt_2
, nata a Benevento il 26 gennaio 2018, l'assegnazione alla
[...] stessa del cognome paterno in aggiunta a quello materno,
l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi ad affidamento, istruzione ed educazione del minore, la condanna del convenuto al versamento di una somma a titolo di mantenimento fin dalla nascita della bambina.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
- di aver intrattenuto con il una relazione sentimentale Pt_3 da agosto 2010 a maggio 2017, caratterizzata anche da rapporti intimi e sessuali;
-che le parti avevano iniziato la convivenza da subito, dapprima in un appartamento con la famiglia di origine del convenuto e poi, da settembre 2016, dopo la nascita della prima figlia
[...]
, in un altro alloggio da soli, sito in Benevento, via M. Per_1
Pacifico;
-che la convivenza, felice e serena, si era interrotta improvvisamente ed inspiegabilmente il giorno 11 maggio 2017 allorchè il aveva abbandonato l'alloggio familiare per Pt_3 trasferirsi a casa della nuova partner con cui clandestinamente aveva iniziato una relazione;
-che dopo il suo allontanamento, la , rimasta sola con la Pt_1 prima figlia , aveva dovuto trasferirsi presso la casa della Per_1 famiglia di origine, al fine di essere supportata anche economicamente dalla stessa;
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-che il giorno 16 maggio 2017, dopo soli 5 giorni dall'allontanamento del , l'attrice a seguito di un esame Pt_3 clinico, era venuta a conoscenza di essere incinta;
-che, immediatamente aveva comunicato la notizia al il Pt_3 quale aveva dichiarato di non volere riconoscere la secondogenita
e di non volersi assumere alcuna responsabilità nei suoi confronti
e che avrebbe continuato ad occuparsi solo della prima figlia
;
Per_1
- che ella non nutriva alcun dubbio sul fatto che il convenuto fosse il padre della bambina;
- che pertanto la piccola aveva diritto ad essere dichiarata figlia del convenuto, e che il era tenuto a corrispondere Pt_3 all'attrice una somma per il mantenimento della bambina fin dalla nascita, tenuto conto che l'attrice aveva provveduto, da sola, agli esborsi necessari per tutte le sue esigenze.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo ed allegando a sostegno delle sue difese:
- che la relazione more uxorio con la aveva iniziato a Pt_1 deteriorarsi molto prima di maggio 2017, più precisamente dal mese di giugno 2016, quando si era interrotto qualunque rapporto di tipo intimo con l'attrice ed era cessata la convivenza;
che pertanto si doveva escludere che egli fosse il padre della piccola , nata a gennaio 2018, circa un anno e mezzo dopo Pt_2 rispetto al detto irreversibile allontanamento dalla . Pt_1
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice, anche alla luce delle difese del convenuto, ha dichiarato di voler precisare la domanda, chiedendo la condanna del a Pt_3 rimborsarle tutte le spese affrontate, fino all'introduzione del giudizio, per il mantenimento della figlia e ha chiesto Pt_2 altresì il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla figlia, derivante dalla lesione dei diritti che nascono dal rapporto di filiazione ex art. 2 e 30 della Costituzione. Il
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convenuto ha eccepito la tardività delle dette domande, proposte solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e comunque non dipendenti dalle sue difese.
Il non ha partecipato all'udienza del 2 dicembre 2022, Pt_3 fissata per rendere l'interrogatorio formale articolato dall'attrice ed ammesso, senza giustificato motivo e pertanto in quella sede si è dato atto della sua mancata partecipazione.
Per l'udienza del 13 gennaio 2023, celebrata in via cartolare e fissata per il conferimento dell'incarico al c.t.u. al fine di svolgere le indagini genetiche sulla minore e sul convenuto, le parti hanno chiesto un rinvio per tentare la conciliazione.
Successivamente in data 16 gennaio 2023 il difensore di parte convenuta ha depositato la revoca dell'incarico a lui conferito da parte del proprio cliente;
alla successiva udienza del 16 giugno
2023, celebrata in via cartolare, è stato conferito l'incarico al
c.t.u. con fissazione della data di inizio delle operazioni peritali in Napoli per il giorno 3 luglio 2023.
Il c.t.u. ha riferito con nota depositata il 5 dicembre 2023 dell'impossibilità di rispondere ai quesiti stante la mancata partecipazione alle operazioni del convenuto, resosi irreperibile,
e ha restituito gli atti al Tribunale.
Per l'udienza del 19 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, e sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., la sola attrice ha depositato le chieste note, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione;
il giudice delegato all'istruttoria ha assegnato i termini di cui all'art 190 cpc e si è riservato alla loro scadenza di riferire al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le relative conclusioni.
Il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle domande in data 19 settembre 2024.
Occorre esaminare separatamente le varie domande proposte da parte attrice nel corso del giudizio.
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1. Domanda di