Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 147
Sentenza
8 febbraio 2025
Sentenza
8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 , nella causa iscritta al n. 3992 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024 + r.g.n.1849/2024
TRA
IA PE nato il [...] ad [...] , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis e ss c.p.c., dall'
Avv. Luigi Marraffino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in IA PI alla Rampa S. Paolo n. 36,
Ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini
n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo , giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento di invalidità civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave e che tali prestazioni non sono state riconosciute in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis e che il C.T.U. nominato ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave dalla data della domanda.
L'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda o, comunque, il rigetto della stessa.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
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Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr.
Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio
2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per