Trib. Tivoli, sentenza 05/12/2024, n. 1388

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 05/12/2024, n. 1388
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1388
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

1
N. R.G. 5134/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA

nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Livorno, n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Saira Di Eugenio, che lo rappresenta e difende, giusta procura, in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio, n. Controparte_1
8, presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta procura CP_2 in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 19.11.2021, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Cortona, in data 22.12.1996, da cui sono nati i figli (in data 15.09.1997), Per_1
(in data 21.07.1999) e (in data 29.06.2001). Per_2 Per_3


2
Con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Tivoli del
05.05.2010, le parti hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, assegno di mantenimento della moglie a carico del marito per l'importo mensile di Euro
2.200,00, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 1.600,00, ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli per pari quote tra i genitori.
Con ordinanza presidenziale del 17.06.2022, sono stati adottati provvedimenti provvisori con assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, assegno di mantenimento della moglie a carico del marito per l'importo mensile di Euro 750,00, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di
Euro 1.650,00, ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli per pari quote a carico dei genitori.
Con ordinanza in corso di causa del 01.07.2024, accertato il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e , è stato revocato l'obbligo del Per_1 Per_2 padre di contribuire al relativo mantenimento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, disporsi assegnazione della casa coniugale al padre, previsione del contributo della madre al mantenimento del figlio per l'importo Per_3 mensile di Euro 350,00, con ripartizione delle spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto prevedersi l'assegnazione della casa coniugale ai figli e , previsione contributo del padre al mantenimento del Per_1 Per_3 figlio mediante versamento diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro Per_3
500,00, contributo della madre al mantenimento del figlio mediante versamento Per_3 diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro 350,00.
In via ulteriormente subordinata, in caso di assegnazione alla madre della casa coniugale, il ricorrente ha chiesto prevedersi il contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro Per_3
550,00.
Diversamente, la resistente ha concluso chiedendo prevedersi assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 2.200,00, assegnazione della casa coniugale alla madre, contributo del padre al mantenimento del figlio per Per_3
l'importo mensile di Euro 540,00, contributo del padre al mantenimento del figlio
da determinarsi nella somma ritenuta di giustizia. Per_1
3
All'udienza del 16.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.


1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio


La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 19.04.2010, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 05.05.2010.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.


2. Assegno divorzile


La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 2.200,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la
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