Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 2815
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5364 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Battiante, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Monaco, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 09.11.2023, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nati i figli (in data 16.03.2017) e (in Controparte_1 Per_1 Per_2 data 29.12.2022) chiedeva al Tribunale di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui assegnare anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somme mensile complessiva pari a €
500,00 (€ 250,00 a figlio) e partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Deduceva la ricorrente: che la coppia aveva convissuto unitamente ai figli nell'appartamento del
sito in Vico del Gargano alla Via della Fontanella 7;
che la relazione cessava per CP_1 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni dopo otto anni;
di essere casalinga e disoccupata, mentre il lavorava come cameriere stagionale. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 05.01.2024, il resistente , chiedendo al Controparte_1
Tribunale: di affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolando il diritto di visita paterno;
di porre a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di importo complessivo pari ad € 250,00, quale contributo per il mantenimento dei figli minori.
Deduceva il resistente: di aver acconsentito a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse dei minori;
di lavorare saltuariamente come cameriere;
di dover provvedere al mantenimento di un altro figlio, di diciannove anni, nato da una precedente relazione;
di essere gravato dal pagamento di alcuni debiti verso l'Erario.
All'esito della prima udienza – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. – il Giudice istruttore, con ordinanza del 06.02.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• affida i figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa Per_1
2 intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00;
b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo Per_2 tra le parti, in ragione della tenerissima età di (che ha poco più di un anno) i tempi e le modalità Per_2 degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00;
c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00;
la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna a la casa familiare perché continui ad
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5364 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Battiante, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Monaco, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 09.11.2023, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nati i figli (in data 16.03.2017) e (in Controparte_1 Per_1 Per_2 data 29.12.2022) chiedeva al Tribunale di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui assegnare anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somme mensile complessiva pari a €
500,00 (€ 250,00 a figlio) e partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Deduceva la ricorrente: che la coppia aveva convissuto unitamente ai figli nell'appartamento del
sito in Vico del Gargano alla Via della Fontanella 7;
che la relazione cessava per CP_1 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni dopo otto anni;
di essere casalinga e disoccupata, mentre il lavorava come cameriere stagionale. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 05.01.2024, il resistente , chiedendo al Controparte_1
Tribunale: di affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolando il diritto di visita paterno;
di porre a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di importo complessivo pari ad € 250,00, quale contributo per il mantenimento dei figli minori.
Deduceva il resistente: di aver acconsentito a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse dei minori;
di lavorare saltuariamente come cameriere;
di dover provvedere al mantenimento di un altro figlio, di diciannove anni, nato da una precedente relazione;
di essere gravato dal pagamento di alcuni debiti verso l'Erario.
All'esito della prima udienza – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. – il Giudice istruttore, con ordinanza del 06.02.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• affida i figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa Per_1
2 intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00;
b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo Per_2 tra le parti, in ragione della tenerissima età di (che ha poco più di un anno) i tempi e le modalità Per_2 degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00;
c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00;
la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna a la casa familiare perché continui ad
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