Trib. Bari, sentenza 13/12/2024, n. 5041

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 13/12/2024, n. 5041
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 5041
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE Sent.

R.G. 12061/2023
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep

Il Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da PA LI, COD. FISC. PNR FLC 54B24
A662L, nella qualità di trustee del trust denominato “trust Orchidee”, rappresentato e difeso dall'Avv.
Michele Cerabino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Stefano Jacini n. 74,
INTIMANTE-OPPOSTO
CONTRO GM S.R.L., P. IVA 08217470726, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Losito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mola
di Bari alla via E. Toti n. 25
INTIMATA-OPPONENTE
OGGETTO: MERITO DOMANDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ
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All'odierna udienza le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si
riportano:
PER L'INTIMANTE - OPPOSTO ( dalle memorie conclusive ): “ … 1) In via preliminare
dichiarare inammissibile la memoria integrativa depositata dalla GM s.r.l. in data 13/05/2024 perché
tardiva e, di conseguenza, disporre lo stralcio della stessa unitamente ai documenti allegati alla medesima;

2)Rigettare l'opposizione proposta dalla GM s.r.l. con la comparsa di costituzione del 19/07/2023,
convalidare lo sfratto per morosità intimato con l'atto notificato il 28/06/2023 e dichiarare la risoluzione del
contratto di godimento in funzione della successiva vendita del 30/01/2020 per grave inadempimento delle
obbligazioni della conduttrice, causato dal mancato pagamento dei canoni di locazione, nonché dichiarare
la cessazione della materia del contendere sul rilascio dell'immobile avvenuto in data 21/12/2023;

3)Rigettare le domande riconvenzionali spiegate dalla GM s.r.l. perché del tutto infondate in fatto e in
diritto;
4)Condannare la GM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei
canoni rimasti insoluti, nella misura di € 22.982,99, oltre gli interessi moratori decorrenti dalla data di
scadenza di ciascun canone;
5)Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'Avv. Felice Panaro, in
qualità di Trustee del trust denominato “Trust Orchidee”, e, per l'effetto, disporre l'attribuzione in favore
del trust denominato “Trust Orchidee” del deposito cauzionale di € 13.000,00, a copertura dei danni subiti,
corrispondenti alla penale di cui all'art. 10 del contratto del 30 gennaio 2020;
6)Condannare la GM s.r.l.,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del trust denominato “Trust
Orchidee” di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del
giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3,
pag. 2/10
D. Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia;
7)Condannare la GM s.r.l., in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese relative al procedimento di
mediazione (per le quali verrà depositata separatamente la documentazione attestante gli esborsi sostenuti)
e di quelle processuali sia per la fase sommaria che per la fase di merito…”
PER L'INTIMATO - OPPONENTE ( dalle memorie conclusive ): “ …in via preliminare ,
dichiarare inammissibile l'intimato sfratto per morosità essendo il contratto di godimento in funzione della
successiva vendita del 20.01.2020, risolto di diritto come da comunicazione del 18.07.2022 da parte del
Trustee Avv. Panaro, e per essere le morosità dichiarate e richieste con l'intimazione successive a tale
risoluzione: in subordine ed in caso di rigetto della eccezione di inammissibilità del rimedio processuale:
nel merito: accertare e dichiarare che il contratto di godimento in funzione della successiva vendita, è
risolto come da comunicazione del 18.07.2022 da parte della Trust Orchidee alla GM Srl;
accertare e
dichiarare pertanto che a far data da Luglio 2022 e fino a Novembre 2022, la GM ha versato la somma di
€ 1.500,00 oltre IVA invece di € 900,00 oltre IVA, unico corrispettivo da imputare alla sola concessione
del godimento dell'immobile;
accertare e dichiarare che la GM ha pertanto accumulato un credito nei
confronti del TRUST pari ad € 600,00 oltre Iva, per ogni mensilità versata da Luglio e fino a Novembre
2022, per un totale di € 3000,00 oltre IVA, somma incamerata dal TRUST a titolo di acconto sul prezzo
dovuto in caso di esercizio del diritto di acquisto, ormai superato, stante la avvenuta risoluzione del
contratto;
condannare pertanto, in via riconvenzionale, il Trust Orchidee, al pagamento della complessiva
somma di € 3000,00 oltre IVA, quale somma rinveniente dalla differenza in eccesso ingiustamente
percepita dalla ricorrente nelle mensilità da Luglio 2022 a Novembre 2022;
accertata la somma a credito,
compensare la stessa con quella eventualmente accertata in mora;
accertare e dichiarare, inoltre, che la
GM Srl all'atto di sottoscrizione del contratto di godimento in funzione della successiva vendita del
20.01.2020, versava a titolo di deposito cauzionale la somma di € 13.000,00, da restituirsi in caso di
mancato esercizio dell'acquisto, maggiorata degli interessi legali;
condannare il Trust Orchidee, ancora in
via riconvenzionale alla restituzione della somma di € 13.000,00 versata dalla GM all'atto della stipula
del contratto, maggiorata degli interessi legali;
in via residuale, porre in compensazione la somma versata a
titolo di deposito cauzionale, con i canoni non versati a far data da Dicembre 2022 dalla conduttrice, salvo
il residuo credito in favore della GM Srl;
sempre in via Riconvenzionale: Accertare e dichiarare il
pag. 3/10
locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria, all'interno dell'immobile condotto
dalla GM Srl, per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in
corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del
locatore;
con vittoria di spese e competenze del giudizio...”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 28/06/2023 l'Avv.
Panaro Felice, in qualità di Trustee del trust denominato “TRUST ORCHIDEE”, intimava sfratto per
morosità nei confronti della GM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dell'unità
immobiliare composta da “capannone industriale posto a piano terra, facente parte di un più ampio
comprensorio industriale compreso tra Viale Colombo, Viale Amedeo Lovri e Viale Chartoux, e
precisamente il terzo alla sinistra di chi si immette nel viale condominiale che si diparte dal civico n.47 del
ridetto Viale Colombo, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 22, particella 183 sub
27.”;
per il caso di opposizione dell'intimata non fondata su prova scritta, chiedeva pronunciarsi ordinanza
provvisoria di rilascio con riserva delle eventuali eccezioni del convenuto;
chiedeva infine, a seguito della
convalida dello sfratto per morosità, emettersi ingiunzione di pagamento per l'ammontare dei canoni
scaduti ed a scadere fino all'esecuzione dello sfratto nonché per gli oneri accessori, oltre le spese relative
alla intimazione. Deduceva che, con contratto di godimento in funzione della successiva vendita del 30
gennaio 2020 per AR LO Di AR, aveva concesso alla società GM S.r.l. il godimento di un
capannone industriale, che con tale contratto la GM s.r.l. si era
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