Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 16
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/23 RG iscritta in data 3.1.23, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Daria Russo de Luca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via E. De Filippis n. 29;

RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. ER Grisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in c.so
Vittorio Emanuele n. 174;

RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.10.24, fissata con modalità in trattazione scritta, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.23 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 11.7.03 in Salerno e che dalla loro unione era nato il figlio ER Controparte_1
(20.11.07), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, allegando altresì che con sentenza
non definitiva n. 3779/17 era stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, cui era seguita sentenza n. 1393/20 che aveva definito il giudizio, rigettando le domande di addebito proposte dalle parti, disponendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e determinazione di un assegno di mantenimento per il minore di € 550,00 e di € 250,00 per la
CP_1
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, insistendo per una modifica dei tempi di permanenza del minore, con collocazione presso di lui o comunque di riduzione del contributo per il mantenimento per il figlio, contestando i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla CP_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, richiamando tutti gli eventi che avevano caratterizzato il giudizio di separazione, non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo comunque un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme di cui lo stesso si era indebitamente appropriato, unitamente alle somme dovute per l'attività lavorativa prestata, il tutto con vittoria di spese.
All'esito dell'audizione delle parti e del minore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, veniva emessi provvedimenti provvisori, confermandosi le modalità di affido e del diritto di visita, nonché la somma di € 550,00 per il minore e la somma di € 250,00 per il mantenimento della resistente, determinando nella misura del 50% le spese straordinarie a carico delle parti.
Con sentenza non definitiva depositata in data 27.10.23, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio, per poi rimettersi la causa sul ruolo per l'istruzione delle altre domande.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, vanno esaminate le ulteriori domande, dovendo in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità delle domande di risarcimento dei danni articolare dalla resistente e che ella asserisce aver subito per essersi il ricorrente appropriato di somme indebitamente incassate in un'operazione immobiliare poi di fatto non andata a buon fine, nonché per la mancata retribuzione dell'attività di insegnante di danza nel periodo nel quale ella è stata sposata. A ben vedere l'azione proposta non è propriamente di risarcimento dei danni ma di restituzione di somme indebitamente percepite ovvero di pagamento di retribuzioni (secondo la ricostruzione della resistente) che, come tali, non presentano profili di connessione con il presente giudizio.
Secondo giurisprudenza costante, difatti, sono inammissibili le domande di restituzione di somme di danaro o di beni mobili ed anche quelle risarcitorie e quelle di scioglimento della comunione, al di
fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., in quanto non
è una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause.
L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013;
ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste
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