Trib. Torino, sentenza 20/06/2024, n. 3599

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 20/06/2024, n. 3599
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3599
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 4665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4665/2024 promossa da:
nato in Siria il 12.4.1997, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Fvero
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-

CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia il Tribunale accogliere la richiesta di cessata materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito:
- dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuto ottenimento del nulla osta richiesto.
- Spese compensate
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.3.2024, il sig. ha Pt_1
impugnato il silenzio della Pubblica Amministrazione, per non avere provveduto in ordine alla sua richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie presentata in data 22.5.2023.
2. Con comparsa in data 10.6.2024 si costituiva la PA, dando atto che in data 16.4.2024 la
Prefettura di Torino aveva proceduto ad emettere il nulla osta richiesto dal ricorrente.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. All'udienza del 17.6.2024, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il sig. – Pt_1
preso atto dell'intervenuto rilascio del nulla osta richiesto – modificava le proprie conclusioni, aderendo alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere. In applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, insisteva comunque per la condanna del
al pagamento delle spese di lite, rilevando che il nulla osta per cui è causa era stato CP_1
rilasciato soltanto successivamente alla notificazione alla PA del ricorso introduttivo di questo giudizio (25.3.2024);
che le precedenti richieste erano rimaste inevase (la richiesta è del
22.5.2023, doc. 3;
la diffida adempiere alla Prefettura è datata 29.1.2024, doc. 4);
che il richiedente non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4. Tanto premesso, a fronte dell'intervenuto rilascio del nulla osta e della richiesta congiunta delle parti, occorre innanzi tutto prendere atto che è venuto meno l'oggetto del presente giudizio. Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, considerato che
l'elevato numero delle richieste amministrative non consente alle Questure e alla Prefetture
l'immediata evasione delle richieste, e considerato altresì che – nella specie – il ricorrente ha adito il giudice a meno di un anno dalla richiesta di nulla osta e la ha CP_2
immediatamente e spontaneamente provveduto non appena ricevuta la notifica del ricorso giudiziale, costituendosi in giudizio ai soli fini della dichiarazione di cessata materia del contendere.
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