Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 170
TRIB Teramo
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2237 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
CONDOMINIO “ALFA 3” (C.F. 91020520671), in persona dell'amministratore pro tempore, in giudizio con l'avv.ta Mery Clementoni
-parte attrice in opposizione-
e
IA IE OR (C.F. [...]), in giudizio con gli avv.ti
Leonardo Viglione e Massimo Micaletti
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127- ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio “Alfa 3” (di seguito anche solo il
“Condominio”) ha convenuto in giudizio l'arch. MA TO OR, opponendo il decreto ingiuntivo n. 378/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.03.2017 per la sorte capitale di euro 88.496,07, al fine di ottenerne la declaratoria di annullamento e/o la sua revoca, in ragione dell'assoluta infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla professionista con ricorso per ingiunzione, con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
1 I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto:
- la carenza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c., non avendo la OR fornito alcuna prova scritta idonea a sostenere il credito azionato;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla opposta, atteso che l'OR non avrebbe mai svolto, su incarico del Condominio, le attività professionali di cui alle parcelle azionate, da ritenersi, in parte, riferibili ad attività svolte da altri professionisti e, in altra parte, a prestazione rese in favore di singoli condomini;
- di aver formulato plurime contestazioni in ordine all'an delle richieste di pagamento avanzate dalla OR in sede stragiudiziale;
- che la professionista, pertanto, avrebbe formulato una domanda di ingiunzione manifestamente insostenibile, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c..
I-2. Con comparsa del 22.12.2017 si è costituita in giudizio l'arch. MA TO OR, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c., nonché avanzando richiesta di cancellazione di espressioni contenute nell'avverso atto introduttivo, ritenute gravemente offensive.
I-2.1. In particolare, a sostegno della propria posizione, l'opposta ha dedotto e allegato:
- l'inesistenza, la nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione, per la mancata sottoscrizione della stessa da parte del difensore;
- l'inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria azionata, avendo la OR svolto attività professionale su incarico del Condominio sin dal 15.05.1991, come da copiosa documentazione in atti, da ritenersi idonea a comprovare il conferimento di un incarico complesso e pluriannuale, giunto a termine solo in data 22.08.2015 per volontà di parte opposta e avente ad oggetto: a) direzione dei lavori edilizi afferenti alle parti già progettate dall'ing. TT prima del fallimento del costruttore e della conseguente interruzione dei lavori;
b) ricostruzione del fascicolo tecnico ed amministrativo dell'edificio, ai fini del collaudo e successivamente dell'accatastamento dello stabile ed alla sua agibilità; c) progettazione e direzione dei lavori necessari alla realizzazione di tutto quanto non previsto nel progetto TT ma comunque indispensabile al completamento dell'edificio, pur non richiedendosi, per ciò, autorizzazioni comunali o depositi negli uffici, trattandosi di opere formalmente facenti parte di un progetto già autorizzato ed essendosi interrotti, a causa del
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fallimento, i termini di decadenza delle dette autorizzazioni e di esecuzione di dette opere;
d) compimento dell'iter necessario all'esecuzione delle prove tecniche sui materiali con assistenza al collaudo, in veste di D.L. anche delle opere dirette a suo tempo dall'ing.
TT; e) progettazione e direzione dell'allaccio alla rete fognaria comunale e gli impianti idrici;
f) progettazione e sistemazione dell'area e della recinzione dell'edificio benché il progetto non fu poi realizzato;
g) progettazione e direzione dei lavori di adeguamento per la messa a norma dell'edificio (parapetti, corrimani, ringhiere del vano scala, finestre ed aperture, gronde, setti separatori dei balconi); h) revisione completa dell'edificio, evidenziandone lo stato delle strutture e delle singole parti e gli interventi necessari per ovviare ad eventuali situazioni di degrado;
i) quantificazione del valore delle opere costruite e da costruire;
l) progettazione di due differenti ipotesi di messa a norma del vano garage.
- di non essere stata retribuita, nonostante i plurimi solleciti di pagamento rivolti al
Condominio, fatta eccezione per l'importo di euro 600,00, accettato a titolo di acconto.
I-3. La causa, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
II-5. Occorre premettere che le allegazioni delle parti sono assai numerose (a tratti sovrabbondanti)
e che non tutte risultano conferenti ai fini della decisione. Sicché, la selezione delle allegazioni scrutinate e degli elementi utili emergenti dall'istruttoria è effettuata con riferimento al materiale strettamente utile ai fini del decidere, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità immanenti al sistema processuale e oggi positivizzati all'art. 121 c.p.c. Quanto non espressamente esaminato in questa sede, dunque, deve ritenersi disatteso in quanto irrilevante, non pertinente o comunque non provato.
II-6. Tanto premesso, in via pregiudiziale, giova evidenziare l'infondatezza dell'eccezione,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2237 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
CONDOMINIO “ALFA 3” (C.F. 91020520671), in persona dell'amministratore pro tempore, in giudizio con l'avv.ta Mery Clementoni
-parte attrice in opposizione-
e
IA IE OR (C.F. [...]), in giudizio con gli avv.ti
Leonardo Viglione e Massimo Micaletti
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127- ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio “Alfa 3” (di seguito anche solo il
“Condominio”) ha convenuto in giudizio l'arch. MA TO OR, opponendo il decreto ingiuntivo n. 378/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.03.2017 per la sorte capitale di euro 88.496,07, al fine di ottenerne la declaratoria di annullamento e/o la sua revoca, in ragione dell'assoluta infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla professionista con ricorso per ingiunzione, con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
1 I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto:
- la carenza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c., non avendo la OR fornito alcuna prova scritta idonea a sostenere il credito azionato;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla opposta, atteso che l'OR non avrebbe mai svolto, su incarico del Condominio, le attività professionali di cui alle parcelle azionate, da ritenersi, in parte, riferibili ad attività svolte da altri professionisti e, in altra parte, a prestazione rese in favore di singoli condomini;
- di aver formulato plurime contestazioni in ordine all'an delle richieste di pagamento avanzate dalla OR in sede stragiudiziale;
- che la professionista, pertanto, avrebbe formulato una domanda di ingiunzione manifestamente insostenibile, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c..
I-2. Con comparsa del 22.12.2017 si è costituita in giudizio l'arch. MA TO OR, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c., nonché avanzando richiesta di cancellazione di espressioni contenute nell'avverso atto introduttivo, ritenute gravemente offensive.
I-2.1. In particolare, a sostegno della propria posizione, l'opposta ha dedotto e allegato:
- l'inesistenza, la nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione, per la mancata sottoscrizione della stessa da parte del difensore;
- l'inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria azionata, avendo la OR svolto attività professionale su incarico del Condominio sin dal 15.05.1991, come da copiosa documentazione in atti, da ritenersi idonea a comprovare il conferimento di un incarico complesso e pluriannuale, giunto a termine solo in data 22.08.2015 per volontà di parte opposta e avente ad oggetto: a) direzione dei lavori edilizi afferenti alle parti già progettate dall'ing. TT prima del fallimento del costruttore e della conseguente interruzione dei lavori;
b) ricostruzione del fascicolo tecnico ed amministrativo dell'edificio, ai fini del collaudo e successivamente dell'accatastamento dello stabile ed alla sua agibilità; c) progettazione e direzione dei lavori necessari alla realizzazione di tutto quanto non previsto nel progetto TT ma comunque indispensabile al completamento dell'edificio, pur non richiedendosi, per ciò, autorizzazioni comunali o depositi negli uffici, trattandosi di opere formalmente facenti parte di un progetto già autorizzato ed essendosi interrotti, a causa del
2
fallimento, i termini di decadenza delle dette autorizzazioni e di esecuzione di dette opere;
d) compimento dell'iter necessario all'esecuzione delle prove tecniche sui materiali con assistenza al collaudo, in veste di D.L. anche delle opere dirette a suo tempo dall'ing.
TT; e) progettazione e direzione dell'allaccio alla rete fognaria comunale e gli impianti idrici;
f) progettazione e sistemazione dell'area e della recinzione dell'edificio benché il progetto non fu poi realizzato;
g) progettazione e direzione dei lavori di adeguamento per la messa a norma dell'edificio (parapetti, corrimani, ringhiere del vano scala, finestre ed aperture, gronde, setti separatori dei balconi); h) revisione completa dell'edificio, evidenziandone lo stato delle strutture e delle singole parti e gli interventi necessari per ovviare ad eventuali situazioni di degrado;
i) quantificazione del valore delle opere costruite e da costruire;
l) progettazione di due differenti ipotesi di messa a norma del vano garage.
- di non essere stata retribuita, nonostante i plurimi solleciti di pagamento rivolti al
Condominio, fatta eccezione per l'importo di euro 600,00, accettato a titolo di acconto.
I-3. La causa, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
II-5. Occorre premettere che le allegazioni delle parti sono assai numerose (a tratti sovrabbondanti)
e che non tutte risultano conferenti ai fini della decisione. Sicché, la selezione delle allegazioni scrutinate e degli elementi utili emergenti dall'istruttoria è effettuata con riferimento al materiale strettamente utile ai fini del decidere, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità immanenti al sistema processuale e oggi positivizzati all'art. 121 c.p.c. Quanto non espressamente esaminato in questa sede, dunque, deve ritenersi disatteso in quanto irrilevante, non pertinente o comunque non provato.
II-6. Tanto premesso, in via pregiudiziale, giova evidenziare l'infondatezza dell'eccezione,
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