Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 52

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 52
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 52
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. Eugenio Facciolla quale Giudice del Lavoro
All'udienza del 19 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 1580/2019 promossa da
c.f. , rappresentato e difeso per mandato Parte_1 C.F._1 connesso al presente ricorso dall'avv. Vito Vertone ed elettivamente domiciliato nel di lui studio,
RICORRENTE
c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bari viale Papa Giovanni XXIII° 2/A, giusta mandato a margine del presente atto,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente alle
CP_ dipendenze della convenuta dal 1.2.2016 con la mansione di addetto alle movimentazioni merci inquadrato al V^ livello del CCNL Autotrasporto merci e logistica coop facchinaggio;
che lavorava, con vincolo di subordinazione, per 39 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale;
che in data 7.11.2016 rimaneva vittima di infortunio sul lavoro con successiva inabilità al lavoro protratta fino al 19.7.2018 e che l resistente non ha provveduto durante CP_3
tale periodo ad integrare l'indennità corrisposta dall' , né la retribuzione del primo giorno di CP_4
infortunio né il 60% per i tre giorni successivi all'infortunio;
l'azienda inoltre non ha corrisposto
l'indennità di malattia e le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 13^, 14^ mensilità 2018, gennaio e febbraio 2019 periodi nei quali l'azienda gli aveva impedito di rientrare al
lavoro;
ritenendo fondato il diritto a percepire le somme complessivamente ammontanti a euro
22.726,36 chiedeva al giudice di condannare l'azienda al pagamento della somma con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con Controparte_5
vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle
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