Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 762

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 762
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 762
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 539/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Diego Vaccaro e dall'avv. Cristina Sofrè) a mezzo ricorso depositato il 16/5/2024
contro
ON
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 6, letterali):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del
[...]
in qualità di collaboratore scolastico in ON po determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
a corrispondere alla ricorrente Controparte_2
a tale titolo l'importo di € 1.075,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 1


Il convenuto si costituiva in giudizio, ON contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 5, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 4/12/2024, nella causa n. 539/2024 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo: per la parte ricorrente, l'avv. Diego Vaccaro anche in sostituzione dell'avv. Cristina Sofrè;
per il il funzionario ON delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la ricorrente appartenente al personale ATA collaboratore scolastico durante l'/gli anno/i scolastico/i elencato in ricorso p. 1, cfr. doc. 1 ric. 2020/2021, 2021/22
2
non ha percepito il Compenso Individuale Accessorio (€ 58,50 lordi mensili fino al mese di 3/2018 poi aumentato ad € 66,90 mensili), indennità̀ prevista ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, indennità̀ che a decorrere dal 1/1/2006 è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
La vicenda è del tutto analoga a quella della retribuzione professionale docenti (RPD), indennità̀ originariamente prevista dall'art. 7 del CCNL di Comparto del 15.03.2001, e confermata dalla successiva contrattazione, corrisposta dal
[...]
, fino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai ON
i che hanno stipulato contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto, annuale, o al 30 giugno, fino al termine delle attività didattiche, senza attribuzione ai docenti assunti a termine per supplenze di durata inferiore, c.d. supplenti “brevi o saltuari” (cfr. dizione della Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118) come nel caso attualmente sottoposto alla cognizione decisoria, ovviamente in riferimento a personale ATA.
Sulla questione già si è espressa in epoca recente la giurisprudenza di legittimità.
Ad es. SL 2018/ord. n. 20015: CP_3
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
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