Trib. Trento, sentenza 19/11/2024, n. 193
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Testo completo
N. R.G. 96/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa
con ricorso depositato in data 8.3.2023
d a
OL NA
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Falchetti
pec matteofalchetti@ordineavvocatiroma.org
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 23 I.N.P.S. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Marta
Odorizzi pec avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it e dall'avv. Raimund Bauer pec
avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito e in via principale, annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto in quanto l'iscrizione d'ufficio dell'odierna ricorrente alla Gestione Commercianti INPS è stata disposta in violazione dell'art. 1, c. 203 della L. 662/1996 e per l'effetto ordinare all'INPS la cancellazione
della Sig.ra PA dalla Gestione Commercianti.
Nel merito e in via gradata,
nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda che precede, accertare e dichiarare il minore importo dovuto a titolo di contributi e sanzioni esposti nell'avviso
di addebito opposto per tutti i motivi riportati in atto, con rideterminazione del quantum debeatur in €6.127,36 ovvero nella minor somma ritenuta in giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese generali 15%, IVA 22% e CPA 4%”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla parte opponente e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito, perché infondato in fatto e in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito e condannare la pagina 2 di 23 parte opponente al pagamento delle somme portate nell'avviso ovvero al pagamento
della diversa somma che risulterà dovuta.
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
la domanda proposta dalla ricorrente
La ricorrente OL NA propone opposizione ex art. 24 d.lgs.
26.2.1999, n.46 ed art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso
l'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. sub n. 412 2022 00013149 46 000 (doc. 21
fasc. ric.), notificato in data 27.1.2023 e avente a oggetto contributi fissi e a percentuale
(come da diffida del 23.8.2021 sub doc. 18 fasc. ric.), in favore della Gestione commercianti, e sanzioni civili, in relazione al periodo “prima rata dal luglio 2015 al dicembre 2021”, per complessivi € 9.960,27.
le ragioni della decisione
1) in ordine al merito: l'an debeatur
La ricorrente OL NA nega la debenza dei contributi in favore della
Gestione commercianti relativi al “periodo prima rata dal luglio 2015 al dicembre
2021”, che l'I.N.P.S. ha preteso con l'avviso di addebito opposto.
a)
L'art. 1 co.1 L. 22.7.1966, n. 613 prevede:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli
esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. pagina 3 di 23 1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”;
l'art. L. 27.11.1960, n. 1397 dispone:
“Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente
comma devono:
1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1
e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del
comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per
l'esercizio della loro attività;
2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso
dell'autorizzazione secondo le norme di cui all' articolo 1 della legge 20 novembre 1971,
n. 1062;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od
autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti
disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 , agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli
strumenti da punta e da taglio;
agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo;
agli articoli 86 e 103, primo e secondo
comma, per gli esercizi ivi contemplati;
all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di
affari;
all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
bevande;
c) 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) 327, per il commercio in forma ambulante;
pagina 4 di 23 e) 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari,
termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) 1293, e relativo regolamento approvato con 1074, per l'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
g) 170, e 745, convertito nella 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante”;
l'art. 1 co. 202 L. 23.12.1996, n. 662 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti
che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”
l'art. 49 co.1 lett. d) L. 9.3.1989, n. 88 prevede: “attività: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;”,
l'art. 29 L. 3.6.1975, n. 160 (come sostituito dall'art. 1 co.203 L. 662/1996) prescrive:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pagina 5 di 23 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa
con ricorso depositato in data 8.3.2023
d a
OL NA
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Falchetti
pec matteofalchetti@ordineavvocatiroma.org
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 23 I.N.P.S. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Marta
Odorizzi pec avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it e dall'avv. Raimund Bauer pec
avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito e in via principale, annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto in quanto l'iscrizione d'ufficio dell'odierna ricorrente alla Gestione Commercianti INPS è stata disposta in violazione dell'art. 1, c. 203 della L. 662/1996 e per l'effetto ordinare all'INPS la cancellazione
della Sig.ra PA dalla Gestione Commercianti.
Nel merito e in via gradata,
nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda che precede, accertare e dichiarare il minore importo dovuto a titolo di contributi e sanzioni esposti nell'avviso
di addebito opposto per tutti i motivi riportati in atto, con rideterminazione del quantum debeatur in €6.127,36 ovvero nella minor somma ritenuta in giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese generali 15%, IVA 22% e CPA 4%”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla parte opponente e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito, perché infondato in fatto e in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito e condannare la pagina 2 di 23 parte opponente al pagamento delle somme portate nell'avviso ovvero al pagamento
della diversa somma che risulterà dovuta.
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
la domanda proposta dalla ricorrente
La ricorrente OL NA propone opposizione ex art. 24 d.lgs.
26.2.1999, n.46 ed art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso
l'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. sub n. 412 2022 00013149 46 000 (doc. 21
fasc. ric.), notificato in data 27.1.2023 e avente a oggetto contributi fissi e a percentuale
(come da diffida del 23.8.2021 sub doc. 18 fasc. ric.), in favore della Gestione commercianti, e sanzioni civili, in relazione al periodo “prima rata dal luglio 2015 al dicembre 2021”, per complessivi € 9.960,27.
le ragioni della decisione
1) in ordine al merito: l'an debeatur
La ricorrente OL NA nega la debenza dei contributi in favore della
Gestione commercianti relativi al “periodo prima rata dal luglio 2015 al dicembre
2021”, che l'I.N.P.S. ha preteso con l'avviso di addebito opposto.
a)
L'art. 1 co.1 L. 22.7.1966, n. 613 prevede:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli
esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. pagina 3 di 23 1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”;
l'art. L. 27.11.1960, n. 1397 dispone:
“Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente
comma devono:
1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1
e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del
comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per
l'esercizio della loro attività;
2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso
dell'autorizzazione secondo le norme di cui all' articolo 1 della legge 20 novembre 1971,
n. 1062;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od
autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti
disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 , agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli
strumenti da punta e da taglio;
agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo;
agli articoli 86 e 103, primo e secondo
comma, per gli esercizi ivi contemplati;
all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di
affari;
all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
bevande;
c) 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) 327, per il commercio in forma ambulante;
pagina 4 di 23 e) 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari,
termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) 1293, e relativo regolamento approvato con 1074, per l'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
g) 170, e 745, convertito nella 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante”;
l'art. 1 co. 202 L. 23.12.1996, n. 662 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti
che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”
l'art. 49 co.1 lett. d) L. 9.3.1989, n. 88 prevede: “attività: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;”,
l'art. 29 L. 3.6.1975, n. 160 (come sostituito dall'art. 1 co.203 L. 662/1996) prescrive:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pagina 5 di 23 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
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