Trib. Vercelli, sentenza 20/01/2025, n. 1008
TRIB Vercelli
Sentenza
20 gennaio 2025
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20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2024 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) promossa da
ON CE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. VALLINI FILIPPO e dall'avv. LUCIA ACCONCI, elettivamente domiciliato in via Losana 19 13900 Biella presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
AS AN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. SIMIONI ANASTASIA, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI 13 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. AN CE ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale AS AN ha chiesto il pagamento di complessivi € 108.596,23, richiesta azionata sulla base del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 285/2024 emesso da questo Tribunale immediatamente esecutivo.
Quali motivi di opposizione l'attore evidenziava:
• di aver sottoscritto in data 03.04.2019 un riconoscimento di debito in favore della creditrice per una somma di € 105.000,00.
• il signor LL sosteneva di essere stato indotto a porre la propria firma dopo aver assunto, unitamente alla supposta creditrice, sostanze alcoliche;
• in ogni caso, la pretesa avanzata dalla signora SC sarebbe del tutto infondata in quanto il signor
LL, negli anni successivi al 2019, nonché nel periodo immediatamente precedente, corrispondeva a quest'ultima una ingente somma di denaro;
• nella stessa narrativa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo si farebbe riferimento a un non meglio precisato impegno assunto da parte attrice in ragione della chiusura di un'attività della SC senza alcun tipo di precisazione al riguardo e senza allegazione documentale.
L'opponente ha quindi indicato i versamenti effettuati a favore di controparte come da documenti sub
2-5 prodotti unitamente all'atto di citazione.
L'opponente, in breve, sostiene di aver già corrisposto somme decisamente superiori (ben
191.615,90 euro) a quelle domandate con il decreto ingiuntivo e che il riconoscimento di debito è invalido.
L'opponente ha quindi chiesto “in via cautelare ed immediata” (pag. 2 dell'atto di citazione) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato reiterando l'istanza come da conclusioni in atti (pag.
3 dell'atto di citazione in opposizione a precetto).
Parte opponente ha quindi chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata con condanna della convenuta alla restituzione della somma di 86.615,90
pagina 2 di 6
euro, oltre interessi, insistendo anche per una condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendovi esserci malafede di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2024 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) promossa da
ON CE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. VALLINI FILIPPO e dall'avv. LUCIA ACCONCI, elettivamente domiciliato in via Losana 19 13900 Biella presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
AS AN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. SIMIONI ANASTASIA, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI 13 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. AN CE ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale AS AN ha chiesto il pagamento di complessivi € 108.596,23, richiesta azionata sulla base del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 285/2024 emesso da questo Tribunale immediatamente esecutivo.
Quali motivi di opposizione l'attore evidenziava:
• di aver sottoscritto in data 03.04.2019 un riconoscimento di debito in favore della creditrice per una somma di € 105.000,00.
• il signor LL sosteneva di essere stato indotto a porre la propria firma dopo aver assunto, unitamente alla supposta creditrice, sostanze alcoliche;
• in ogni caso, la pretesa avanzata dalla signora SC sarebbe del tutto infondata in quanto il signor
LL, negli anni successivi al 2019, nonché nel periodo immediatamente precedente, corrispondeva a quest'ultima una ingente somma di denaro;
• nella stessa narrativa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo si farebbe riferimento a un non meglio precisato impegno assunto da parte attrice in ragione della chiusura di un'attività della SC senza alcun tipo di precisazione al riguardo e senza allegazione documentale.
L'opponente ha quindi indicato i versamenti effettuati a favore di controparte come da documenti sub
2-5 prodotti unitamente all'atto di citazione.
L'opponente, in breve, sostiene di aver già corrisposto somme decisamente superiori (ben
191.615,90 euro) a quelle domandate con il decreto ingiuntivo e che il riconoscimento di debito è invalido.
L'opponente ha quindi chiesto “in via cautelare ed immediata” (pag. 2 dell'atto di citazione) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato reiterando l'istanza come da conclusioni in atti (pag.
3 dell'atto di citazione in opposizione a precetto).
Parte opponente ha quindi chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata con condanna della convenuta alla restituzione della somma di 86.615,90
pagina 2 di 6
euro, oltre interessi, insistendo anche per una condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendovi esserci malafede di
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