Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 9
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 516/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente Dott. Assunta Napoliello Giudice Dott. Paola Cesaroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda presentata da CL AD [...]volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M

.

1. dichiara aperta la liquidazione controllata di CL AD [...]e nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dr.ssa Paola Cesaroni;

2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. GIUSEPPINA OSTUNI;

3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni
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entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizzando il debitore, vista la relativa istanza, ad utilizzare l'autovettura Smart, targata BY978DN ed il motociclo Piaggio targato CV73641;

6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;

7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro
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