Trib. Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 477
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sez. Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°11237 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
IL LL, [...], rappresentata e difesa dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA, [...]presso il cui studio sito in Napoli alla Via Calata di Capodichino n. 243 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, 13756881002, rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo Birio, CF [...], ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli alla via Arturo
Rocco n. 4;
APPELLATO
E
COMUNE DI NAPOLI, CF80014890638, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. come rappresentato e difeso dall'avv. Dario Romeo
(CF: [...]) e dall'avv. Carlo Rosella (C.F.
[...]) elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2023 il procuratore dell'appellante ed il procuratore dell'appellata Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti appellate,
LI FI impugnava la sentenza n. 51233/2019 del Giudice di
Pace di Napoli, emessa in data 08.11.2019 e depositata il 07.01.2020, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione ex art. 6 del
D.Lgs. 150/2011 proposta dall'odierna appellante, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione degli artt.
91, 92 e 96 c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, in parziale riforma della sentenza gravata, LI
FI chiedeva di condannare i convenuti alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Costanzo
Mariarosaria, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sez. Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°11237 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
IL LL, [...], rappresentata e difesa dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA, [...]presso il cui studio sito in Napoli alla Via Calata di Capodichino n. 243 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, 13756881002, rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo Birio, CF [...], ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli alla via Arturo
Rocco n. 4;
APPELLATO
E
COMUNE DI NAPOLI, CF80014890638, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. come rappresentato e difeso dall'avv. Dario Romeo
(CF: [...]) e dall'avv. Carlo Rosella (C.F.
[...]) elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2023 il procuratore dell'appellante ed il procuratore dell'appellata Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti appellate,
LI FI impugnava la sentenza n. 51233/2019 del Giudice di
Pace di Napoli, emessa in data 08.11.2019 e depositata il 07.01.2020, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione ex art. 6 del
D.Lgs. 150/2011 proposta dall'odierna appellante, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione degli artt.
91, 92 e 96 c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, in parziale riforma della sentenza gravata, LI
FI chiedeva di condannare i convenuti alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Costanzo
Mariarosaria, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi