Trib. Varese, sentenza 11/12/2024, n. 433
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Testo completo
R.G. n. 3711/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3711/2024, promossa con ricorso depositato il 06//09/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Patrizia Zappa e Andrea Martegani
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Monica Pelissero
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RN LO (VA), in data 26 maggio
2012 (anno 2012, atto n. 2, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.10.2021 omologato con decreto del Tribunale di
Asti depositato il 04/11/2021
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/09/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Sigg.ri e avranno l'affido condiviso della figlia la quale avrà Pt_1 Parte_2 Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
2. il Sig. terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì sino Parte_2 Per_1
alle ore 18.00 della domenica;
3. trascorrerà con il padre i due terzi delle vacanze natalizie, pasquali, di carnevale e dei Per_1
ponti del 26 aprile, 1 maggio e 2 giugno con cura di assistere la figlia nella redazione dei compiti scolastici e di rispettarne gli impegni sportivi e ricreativi. I ricorrenti concorderanno di comune accordo i predetti periodi di permanenza della figlia presso il padre entro il mese di gennaio di ogni anno;
4. trascorrerà inoltre con il padre 1 settimana a giugno, 1 settimana a luglio e 2 settimane Per_1
ad agosto da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
5. infine trascorrerà il giorno del proprio compleanno ovvero il 20 agosto ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore;
6. il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti;
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese l'importo Parte_2 Pt_1 mensile pari ad € 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da destinarsi al concorso al mantenimento della figlia I Sigg.ri e convengono di Per_1 Pt_1 Parte_2
far decorrere la rivalutazione ISTAT dal 2029;
8. I Sigg.ri e percepiranno l'assegno unico ciascuno per la quota pari al 50%;
Parte_2 Pt_1
9. I Sigg.ri e si impegnano ad accantonare a partire dal