Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2024, n. 664
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa F I, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5407 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2021 TRA
nato a Sant'Arpino (CE) il 09/03/1952, rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 udio L R, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato a Napoli alla Via Toledo n. 205 RICORRENTE E
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rapp.ti, rappresentati e difesi ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c. dall' in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei funzionari, CP_4 CP_5
e disgiuntament
[...] Controparte_6 Controparte_7 eleggono domicilio presso l' , Via Controparte_3
L,6 NONCHE'
in personale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_8 procura generale alle liti dall'avv. G T, ed elettivamente domiciliato presso la sede CP_8 in via Arena – loc. San Benedetto CP_3
RESISTENTI di Aversa, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_9
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.9.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva
“accertare e dichiarare il diritto del Prof. ad ottenere le differenze retributive dal 01/09/1980 Parte_1 al 01/09/2001 ed ad essere inquadrato come docente di Scuola Superiore di II grado con Laurea;3) Per l'effetto condannare il nella persona del pt, al pagamento delle seguenti Controparte_1 CP_10 differenze retributive: €,€ 91.769,06 a titolo di differenze retributive stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;€ 3979,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, ovvero in quella somma maggiore e /o minore ritenuta di Giustizia;4) condannare il nella persona del al versamento dei contributi Controparte_1 CP_11 previdenziali ed assistenziali secondo le differenze retributive di cui ai punti 2 e 3 in favore dell' per il CP_8 periodo decorrente dal 01/09/1980 al 01/09/2001;5) condannare il nella persona Controparte_1 del al pagamento delle spese processuali anche ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. con distrazione…”. CP_10
Rappresentava di aver ottenuto, in seguito ad un lungo iter processuale, sentenza favorevole della Corte d'appello di Napoli n. 1952/2019 che dichiarava il proprio diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio pari ad anni 21, dal 1980 al 2001, con conseguente diritto all'inquadramento nella relativa posizione stipendiale e al pagamento delle differenze retributive
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da quantificarsi in separato giudizio. Esponeva di aver chiesto all'Amministrazione il pagamento delle predette spettanze senza alcun esito. Ritualmente citato in giudizio, resisteva il convenuto. CP_1
A seguito di rinotifica si costituiva l' CP_8
Restava contumace l' convenuto. Controparte_12
Va precisato che non può attribuirsi alcuna efficacia all'atto di rinuncia al mandato formulato dall'avv. L R atteso che in atti non vi è la prova dell'avvenuta comunicazione e ricezione della rinuncia al ricorrente. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******** Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della presente motivazione. In fatto, appare opportuno un breve exursus della vicenda processuale che ha interessato le parti in causa. Il prof. con ricorso depositato in data 8.6.2006 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Pt_1
Vetere chiedendo il riconoscimento del servizio preruolo pari ad anni 21 svolto nella scuola materna, con diritto ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2001 nella carriera di docente di scuola secondaria di secondo grado, che veniva rigettato con sentenza n. 505/2009, confermata dalla sentenza n. 8031 del 2012 della Corte d'appello. Il successivo giudizio di impugnazione in Cassazione si concludeva con sentenza n. 29791 del 2018 che (uniformandosi alle statuizioni delle Sezioni Unite n. 9144/ 2006, confermate da Cass. n. 9397/2017 - secondo cui in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.p.r. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. 312 del 1980 all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in maniera integrale anziché nei limiti della cd. temporizzazione) affermava il diritto del ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata fino a quel momento nella qualità di insegnante di scuola materna rimettendo gli atti al giudice d'appello affinché riesaminasse la questione alla luce dei principi affermati dalla Corte. La Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, infine, con sentenza n. 1952 del 2020 accoglieva integralmente la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere l'anzianità di servizio pari ad anni 21 sin dal 2001 e le conseguenti differenze retributive “da quantificare in un diverso giudizio” (cfr. sent. C.App. Na n. 1952/2020 in prod. ricorrente). Ebbene, deve rilevarsi che nel presente giudizio i fatti cosi come descritti non sono contestati dal , né sono contestati i periodi di servizio preruolo riconosciuti. CP_1
Tanto premesso, pacifica dunque la sussistenza del diritto da parte del ricorrente, occorre procedere alla quantificazione delle spettanze richieste che trovano la loro fonte nella sentenza della Corte d'appello passata in giudicato e versata in atti. Ebbene, parte ricorrente ha formulato conteggi affidabili elaborati sulla base delle risultanze evincibili dalla normativa richiamata in ricorso e, cioè, il CCNL del 4.8.1994 e de.
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