Trib. Roma, sentenza 05/03/2024, n. 4283
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Testo completo
N. R.G. 62930/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 62930/2020
Oggi 5 marzo 2024, alle ore 9,30, innanzi alla Dott.ssa C F, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. M T F in sostituzione degli Avv.ti Bo e Cancelliere, per parte opposta l'Avv. E Z.
Il giudice invita le parti a precisare.
L'Avv. F precisa come da atto di opposizione, l'Avv. Z ribadisce l'eccezione di intempestività della memoria autorizzata da ultimo depositata da controparte - eccezione alla quale si oppone fermamente l'Avv. F - e precisa come da memoria di costituzione.
Il Giudice invita le parti a discutere
Le parti discutono brevemente la causa.
Il Giudice riserva la decisione all'esito della Camera di Consiglio che segue.
Alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue dandone lettura e provvedendo al successivo deposito
Il Giudice
C F
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa C F ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62930/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
Bo e Concetta Cancelliere e domicilio eletto presso il primo in Palermo nella via Siracusa n.34 in virtù di procura in atti. contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Rosa Controparte_1 CodiceFiscale_2
Viggiano ed E Z e domicilio eletto in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 212 in virtù di procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna del 5.3.2024.
Per parte opponente: come da atto di opposizione
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare - Dichiarare la propria incompetenza territoriale, ex artt. 18 C.p.c. e 1182 co. 3° C.c. e per l'effetto concedere termini per la riassunzione del presente procedimento presso il Tribunale Ordinario di Palermo ove è residente l'odierna opponente, indicato quale Autorità territorialmente competente. Nel merito - Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto”;
per parte opposta: come da memoria di costituzione: “
1. In via pregiudiziale rigettare l'eccezione di parte opponente di incompetenza territoriale e accertarsi e dichiararsi che il Tribunale di Roma è territorialmente competente a decidere la presente controversia per come dedotto in parte motiva;
2. In via principale e nel merito rigettare l'opposizione di parte opponente e atteso che la stessa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e conseguentemente concedere l'esecuzione provvisoria del decreto N. 15323/2020 - RG 37184/2020 opposto ex art 648 c.p.c.;
3. In ogni caso confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma N. 15323/2020 del 29.09.2020 avente RG 37184/2020;
4. In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della richiesta di provvisoria esecutorietà dell'intero decreto ingiuntivo si richiede la parziale esecutorietà del decreto ex art 648 c.p.c. su tutte le somme non contestate o contestate genericamente e comunque non sorrette da prova documentale e non di pronta soluzione;
5.
Con condanna alle competenze della presente lite, da distrarsi ex art 93 c.p.c. ai procuratori che se ne dichiarano antistatari”. pagina 2 di 6
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Al fine di una più agevole comprensione ci si limita a premettere che con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 15323/2020 (R.G Parte_2 37184/2020), con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €.7.671,80 (ovvero il 50% della complessiva somma di €. 15.343,61), in favore di con il quale aveva intrattenuto Controparte_1 una relazione sentimentale, a titolo di rimborso in via di regresso del 50% delle spese straordinarie sostenute da quest'ultimo nell'interesse dei due figli della coppia negli anni 2017-2018- 2019-2020.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio eccepiva l'incompetenza per territorio del Parte_2
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Palermo in ragione del fatto che la convenuta attualmente ivi risiede.
Nel merito , formulava una eccezione di pagamento relativamente alle spese per i testi Parte_2 scolastici negli anni 2017 – 2018, contestava la riconducibilità di alcune spese alla categoria di quelle
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 62930/2020
Oggi 5 marzo 2024, alle ore 9,30, innanzi alla Dott.ssa C F, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. M T F in sostituzione degli Avv.ti Bo e Cancelliere, per parte opposta l'Avv. E Z.
Il giudice invita le parti a precisare.
L'Avv. F precisa come da atto di opposizione, l'Avv. Z ribadisce l'eccezione di intempestività della memoria autorizzata da ultimo depositata da controparte - eccezione alla quale si oppone fermamente l'Avv. F - e precisa come da memoria di costituzione.
Il Giudice invita le parti a discutere
Le parti discutono brevemente la causa.
Il Giudice riserva la decisione all'esito della Camera di Consiglio che segue.
Alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue dandone lettura e provvedendo al successivo deposito
Il Giudice
C F
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa C F ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62930/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
Bo e Concetta Cancelliere e domicilio eletto presso il primo in Palermo nella via Siracusa n.34 in virtù di procura in atti. contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Rosa Controparte_1 CodiceFiscale_2
Viggiano ed E Z e domicilio eletto in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 212 in virtù di procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna del 5.3.2024.
Per parte opponente: come da atto di opposizione
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare - Dichiarare la propria incompetenza territoriale, ex artt. 18 C.p.c. e 1182 co. 3° C.c. e per l'effetto concedere termini per la riassunzione del presente procedimento presso il Tribunale Ordinario di Palermo ove è residente l'odierna opponente, indicato quale Autorità territorialmente competente. Nel merito - Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto”;
per parte opposta: come da memoria di costituzione: “
1. In via pregiudiziale rigettare l'eccezione di parte opponente di incompetenza territoriale e accertarsi e dichiararsi che il Tribunale di Roma è territorialmente competente a decidere la presente controversia per come dedotto in parte motiva;
2. In via principale e nel merito rigettare l'opposizione di parte opponente e atteso che la stessa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e conseguentemente concedere l'esecuzione provvisoria del decreto N. 15323/2020 - RG 37184/2020 opposto ex art 648 c.p.c.;
3. In ogni caso confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma N. 15323/2020 del 29.09.2020 avente RG 37184/2020;
4. In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della richiesta di provvisoria esecutorietà dell'intero decreto ingiuntivo si richiede la parziale esecutorietà del decreto ex art 648 c.p.c. su tutte le somme non contestate o contestate genericamente e comunque non sorrette da prova documentale e non di pronta soluzione;
5.
Con condanna alle competenze della presente lite, da distrarsi ex art 93 c.p.c. ai procuratori che se ne dichiarano antistatari”. pagina 2 di 6
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Al fine di una più agevole comprensione ci si limita a premettere che con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 15323/2020 (R.G Parte_2 37184/2020), con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €.7.671,80 (ovvero il 50% della complessiva somma di €. 15.343,61), in favore di con il quale aveva intrattenuto Controparte_1 una relazione sentimentale, a titolo di rimborso in via di regresso del 50% delle spese straordinarie sostenute da quest'ultimo nell'interesse dei due figli della coppia negli anni 2017-2018- 2019-2020.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio eccepiva l'incompetenza per territorio del Parte_2
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Palermo in ragione del fatto che la convenuta attualmente ivi risiede.
Nel merito , formulava una eccezione di pagamento relativamente alle spese per i testi Parte_2 scolastici negli anni 2017 – 2018, contestava la riconducibilità di alcune spese alla categoria di quelle
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