Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 21
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1748 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 1748 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA

IA NT con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA;
ricorrente
E
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con l'avv.to SALERA SANDRO;
resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2023, AN IO conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Cassino– Sezione Lavoro – la BA Popolare del Cassinate – Società Cooperativa per Azioni per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accertare, per le causali di cui al presente atto, la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla BA Popolare del Cassinate S.c.p.a. in danno del ricorrente;
B. per l'effetto, condannare la BA Popolare del Cassinate S.c.p.a. alla immediata reintegrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 legge 300/70, del ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare la convenuta società al pagamento, a titolo risarcitorio e/o retributivo, in favore del ricorrente, di una somma pari a tutte le retribuzioni globali di fatto intercorse, maturate e maturande tra la data di efficacia del recesso, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e la data dell'effettiva reintegrazione, o in subordine pari al numero di mensilità ritenute di legge e di giustizia;
con ordine alla società, in ipotesi di mancata reintegrazione, di provvedere al pagamento della retribuzione;
in ogni caso, con ordine alla società di provvedere alla immediata ed integrale regolarizzazione, dalla data di efficacia del licenziamento in poi, della posizione contributiva del ricorrente presso gli enti previdenziali;

C. subordinatamente, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare la BA Popolare del
Cassinate S.c.p.a. al pagamento della indennità prevista dall'art. 18, comma 6, L. 330/70 nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in via ancor più gradata condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia”.

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio BA Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava “il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, previa discussione orale, la causa veniva poi rinviata per decisione all'udienza del
25.09.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.

1. Risulta pacifico in giudizio, e comunque documentale, che IO AN è stato assunto dalla
BA convenuta in data 1.08.2009, con ultimo inquadramento nel primo livello retributivo della terza area professionale, categoria impiegati, della classificazione di cui al CCNL applicato dalla
BA ai propri dipendenti, da ultimo addetto alla filiale di Sora, ove operava quale addetto a compiti di istruttorie di pratiche per fidi o mutui, apertura conti correnti, anticipo e sconto fatture, assistenza ai clienti.

1.1. Con lettera del 27.12.2022, contestualmente alla sospensione cautelare dal servizio, la convenuta ha contestato all'odierno ricorrente quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 I. 300/1970 e del CCNL applicato si contesta quanto segue: il 24.11.2022 la BA veniva a conoscenza di una segnalazione da parte della Sig.ra MA
CI in cui la stessa riferiva quanto sarebbe accaduto in relazione ad una operazione di mutuo stipulata nel mese di settembre 2022 per l'acquisto e ristrutturazione della prima casa (in contestazione con il coniuge).
Affermava la cliente che, recatasi presso la Filiale di Sora, conferiva unicamente con la S.V. per la concessione del finanziamento.
Riguardo a tale operazione la Sig.ra CI nel fare rimostranze per il ritardo dell'erogazione da parte della Filiale di Sora del secondo SAL e per le spese eccessive applicate, riferiva direttamente al Capo dell'Area territoriale di Sora, sig. DA OR, di aver dato dei soldi ad un impiegato della BA per favorire l'approvazione del mutuo stesso;
di tanto il OR informava il Vice

Direttore Generale, riportando al medesimo quanto nell'occasione appreso dalla cliente.
Ancorché di tale dipendente in un primo momento la Sig.ra CI non forniva le generalità, il
05.12.2022 rendeva manifesta l'identità dell'impiegato;
infatti, tale giorno, in un successivo incontro con il Sig. OR per ragioni relative alla gestione della pratica di mutuo, la cliente affermava di aver consegnato una busta con 200 euro ad IO AN, cioè la S.V. e che lo stesso aveva fatto presente che detti soldi non erano destinati a lui ma a chi deliberava il mutuo.

Ritenuti necessari accertamenti sull'accaduto, anche per la gravità del fatto e per la esposizione della BA a responsabilità e danni alla reputazione, la Sig.ra CI veniva convocata presso la
Direzione Generale della BA il giorno 09.12.2022 ed in tale occasione, accettato l'invito ed ascoltata alla presenza del padre AN CI e di responsabili della BA, confermava che: essendo interessata all'acquisto di una prima casa a Sora, si rivolgeva alla Agenzia ET presente su tale Piazza;
l'addetto le avrebbe prospettato la possibilità di richiedere un mutuo alla

BA Popolare del Cassinate finanziato fino al 100%, per cui la Sig.ra CI ritenendo di accogliere la proposta, si recava presso la Filiale di Sora di questa BA per richiedere il mutuo, avendo per tutta la fase istruttoria come referente la S.V., con cui aveva unicamente contatti;
dopo la consegna della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica la dipendente della

ET avrebbe riferito alla Sig.ra CI che per l'erogazione del SAL era necessario presentare altri documenti e che c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di
200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica";
la cliente, accompagnata dal Padre AN CI, si recava quindi presso la Filiale di Sora di questa BA

e consegnava alla S.V., unitamente ai documenti mancanti, 200 euro in contanti, come da indicazioni ricevute dall'ausiliario della ET;
la S.V., ricevuti nelle proprie mani i documenti ed il denaro, precisava che detta somma non era destinata a lui bensì "al deliberatore" (che nell'organizzazione della BA, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale).

In considerazione di quanto sopra si contesta a Suo carico quanto risultante dalle informazioni rese dalla Sig.ra CI, e cioè che: la Sig.ra CI, su indicazione della Agenzia ET, si rivolgeva alla Filiale di Sora della BA per richiedere un mutuo per l'acquisto prima casa finanziato fino al
100%;
per tutta la fase istruttoria presso la Filiale della BPC aveva come unico referente la S.V.;
dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL la dipendente della

ET avrebbe riferito alla Sig.ra CI che per la stipula definitiva del mutuo era necessario presentare altri documenti e c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di 200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica": la cliente, accompagnata dal Padre AN CI, si recava quindi presso la Filiale di Sora di questa BA e consegnava alla S.V., unitamente ai documenti mancanti, 200 euro in contanti, come da indicazioni date dall'ausiliario della ET;
la S.V., ricevuti nella proprie mani i documenti ed il denaro, precisava che avrebbe consegnato il tutto, compreso la somma ricevuta, al

"deliberatore", e che detta somma non era destinata a lui bensì appunto "al deliberatore" (che nell'organizzazione della BA, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale).
Poiché la condotta in contestazione, qualora confermata in esito alla istruttoria, costituisce grave violazione dei doveri di servizio tale da incidere sul vincolo fiduciario e da costituire giusta causa di licenziamento, si invita la S.V. a rendere giustificazioni nel termine di gg. 7 dal ricevimento della presente, potendo chiedere, nel medesimo termine, di essere ascoltata a Sua difesa con l'assistenza della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Nelle more del procedimento disciplinare, in ragione della natura dell'addebito, della sua gravità e della particolarità del caso (ivi compreso il pregiudizio a carico della BA), si dispone in via immediata la sospensione cautelare dal servizio. Distinti saluti.”

1.2 Il ricorrente si è giustificato con missiva del 30.12.2022, rilevando come:
“In nome e per conto del Sig. AN IO, per conferma e ratifica sottoscrive la presente, riscontriamo la Vostra lettera del 27/12/2022 per contestarne il contenuto. Stante la genericità dell'addebito circa la collocazione temporale del fatto contestato, il lavoratore può difendersi unicamente affermando di non aver mai posto in essere il comportamento addebitato, riservandosi ogni azione per le infondate e calunniose accuse.
Vi invitiamo, pertanto, ad astenerVi dall'adottare qualsiasi provvedimento disciplinare ed a revocare la sospensione cautelare del nostro assistito, riammettendolo immediatamente in servizio;

a tal fine il Sig. AN si pone a Vostra disposizione per rendere la prestazione di lavoro e Vi invita a riceverla”


1.3 Ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni del dipendente, il successivo 2.01.2023, la
BA Popolare del Cassinate gli ha intimato il licenziamento
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