Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 367

TRIB Taranto
Sentenza
10 febbraio 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 367
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 367
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

R. G. n° 3190/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
GR AT rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI
SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 aprile 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (spondilodiscopatie del tratto lombare e tendinite del sovraspinoso), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 2 novembre 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l'I.N.A.I.L. e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, 1
Sentenza R.G. n° 3190/22
chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la
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