Trib. Caltagirone, sentenza 16/05/2024, n. 358

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 16/05/2024, n. 358
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 358
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

N.R.G. 566/2022 e N.R.G. 606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 566/2022 R.G. e al n. 606/2022 R.G. promosse rispettivamente da:
PE ID, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Prestianni, presso il cui studio in Caltagirone, via Vittorio Emanuele Orlando n. 48,
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E DA
Di ED FR, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato
e difeso dall'Avv. Rossana Distefano e dall'avv. Vincenzo Prestianni ed elettivamente domiciliato in
Caltagirone, viale Autonomia n. 93, presso lo studio dell'avv. Rossana Distefano, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
NO 2 RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano, viale Brenta n. 18/B, c.f. e p.i. 09966400963, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro, elettivamente domiciliata in Caltagirone, via Porta del Vento n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesca
Sagone, giusta procura in atti.
OPPOSTA
***
Con due distinti atti di citazione ritualmente notificati, PE ID e Di ED FR opponevano il decreto ingiuntivo n. 114 del 2022, con il quale il Tribunale di Caltagirone aveva loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della IL KA S.r.l. (dichiarata fallita il 16.07.2013), il
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pagamento in solido, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 158.807,35, oltre interessi come indicati in ricorso e spese legali della procedura, liquidate in euro 406,50 per spese vive ed euro
1.800,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il credito vantato nei confronti di IL KA traeva origine, quanto ad euro 28.558,76, dal rapporto di conto corrente n. 0931010072249 acceso in data 16.07.2004 presso il Banco di Sicilia S.p.A. con il n.
410431224 (con affidamento fino ad euro 20.000,00 concesso il 15.09.2004 e revocato in data
08.07.2008);
quanto ad euro 130.248,59, dal rapporto di conto anticipi n. 0931210002851 acceso in data 14.09.2004 sempre presso il Banco di Sicilia S.p.A con il n. 450018237, con affidamento per anticipi su fatture fino alla concorrenza di euro 100.000,00, anch'esso concesso in data 15.09.2004 e revocato in data 08.07.2008;

Con difese analoghe, gli opponenti eccepivano la nullità parziale delle fideiussioni stipulate in quanto riportanti le clausole dello schema A.B.I. ritenute illegittime dal provvedimento della BA d'IT n.
55/2005. E dunque, dovendo applicarsi la norma contenuta nell'art. 1957 c.c., la banca sarebbe incorsa nel termine decadenziale in esso previsto, con conseguente inefficacia della fideiussione sottoscritta dai signori PE e Di ED. Eccepivano, inoltre, che la clausola di reviviscenza e le clausole di sopravvivenza di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni prestate fossero vessatorie ai sensi dell'art. 33, lett. t), del Codice del consumo in quanto non oggetto di trattativa individuale. Concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio la NO 2 RI S.r.l. in via preliminare, da un canto, evidenziava gli elementi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra le due opposizioni, chiedendone la riunione;
dall'altro, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quale mera cessionaria del credito e non anche del contratto, con conseguente inopponibilità alla stessa delle eccezioni riguardanti la validità del titolo sul quale si fonda il credito. Nel merito, contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti, sottolineando che in realtà la garanzia prestata non fosse una fideiussione, nonostante il nome attribuito in contratto, ma dovesse esser qualificata come contratto autonomo di garanzia. Sottolineava, poi, l'inapplicabilità della disciplina consumeristica in quanto gli opponenti, al momento della sottoscrizione della fideiussione, erano legati da rapporti d'affari alla società debitrice;
in particolare il Di ED era amministratore unico della IL KA.
Chiedeva, pertanto, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettarsi le opposizioni e confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
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Instauratosi il contraddittorio nel giudizio avente n. 566/2022 R.G., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria. Instauratosi il contraddittorio anche nel giudizio avente n. 606/2022 R.G., le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria e veniva disposta la riunione di questo giudizio al primo, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva sussistente tra loro. Avuta la mediazione esito negativo, il giudizio proseguiva e, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Con ordinanza del 27.10.2023, emessa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., previa revoca dell'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti hanno contestato la sussistenza in capo alla NO 2
RI della legittimazione ad agire in monitorio per il recupero del credito alla stessa ceduto, in quanto non iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 106 TUB ed hanno pure chiesto la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.
* * *
Appare opportuno muovere, in via preliminare, dalle questioni concernenti la legittimazione processuale della NO 2 RI S.r.l. sia come possibilità di proporre il giudizio monitorio per il recupero del credito, sia come possibilità di subire le eccezioni concernenti il contratto da cui scaturisce il credito ingiunto.
Sotto il primo profilo, l'art. 106 T.U.B. prevede l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla BA
d'IT dei soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
Secondo un orientamento seguito da alcuni tribunali e richiamato dagli opponenti (tra cui Tribunale di
Perugia, 26 ottobre 2023, n. 1616), il conferimento dell'incarico ad un soggetto non iscritto in tale albo sarebbe affetto da nullità. Questo giudice reputa, invece, insieme ad altro orientamento della giurisprudenza di merito (così anche Tribunale di Firenze, 31.01.2024, n. 326) che la mera attività di recupero del credito non rientri nell'ambito delle attività di finanziamento. A tale conclusione induce, in particolare, l'interpretazione
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