Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/06/2024, n. 97
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Testo completo
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. G D M Presidente est. dott.ssa M L M M Giudice dott.ssa M R C Giudice on. riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.723 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024, su ricorso congiunto proposto da
Parte_1
e
Parte_2
Interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2024,
[...]
e , premesso che da una relazione di Parte_1 Parte_2
convivenza era nata in data 29/6/2012 la figlia che la convivenza tra le Per_1
parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;che essi avevano raggiunto un accordo;tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti, concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Premesso che non appare necessario procedere ad audizione delle parti e/o dei rispettivi procuratori, ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolto in quanto non è in contrasto con
norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta che possa essere di pregiudizio per la prole. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso
l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex artt. 316 e 337 bis c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter
c.c comma secondo, c.c., secondo il quale il Tribunale prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, normativa applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Parte_1
e
Parte_2
Interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2024,
[...]
e , premesso che da una relazione di Parte_1 Parte_2
convivenza era nata in data 29/6/2012 la figlia che la convivenza tra le Per_1
parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;che essi avevano raggiunto un accordo;tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti, concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Premesso che non appare necessario procedere ad audizione delle parti e/o dei rispettivi procuratori, ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolto in quanto non è in contrasto con
norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta che possa essere di pregiudizio per la prole. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso
l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex artt. 316 e 337 bis c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter
c.c comma secondo, c.c., secondo il quale il Tribunale prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, normativa applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
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