Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 1877
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3016/2023 R.G. da
, con l'avv. D'ELIA GIOVANNI, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M. oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni parte ricorrente:
“chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
parti l'8 gennaio 2021 in Este (PD), trascritto in pari data al n.1 P.1 anno 2021 nel
registro degli Atti di matrimonio di quel Comune, accogliendo le seguenti
conclusioni:
1) Gli ex coniugi riacquisteranno lo stato civile di nubile e celibe;
2)La figlia nata a [...] il [...] (cf. ) Per_1 C.F._1
verrà definitivamente affidata esclusivamente alla madre, in ragione del regime di
restrizione del padre, tuttora detenuto nella casa Persona_2
2
circondariale di Vicenza, e della pericolosità sociale dello stesso, incriminato per
omicidio ed obiettivamente inadatto alla figura di genitore, con revoca della patria
potestà;
3) Al signor dovrà essere definitivamente vietata la Persona_2
Per_ possibilità di includere la figlia nel passaporto;
4) Solo qualora lo stesso dovesse riacquistare la libertà, Persona_2
approvare il piano genitoriale proposto in ricorso.”.
Con l'intervento del pubblico ministero:
“Visto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 10.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che in data 08.01.2021 avevano contratto Controparte_2
matrimonio, con rito civile, a Este (PD), trascritto nei registri di stato civile del
suddetto Comune al n. 1, parte I, anno 2021;
Per_
- riferiva che dalla loro unione coniugale era nata una figlia: , nata a [...] il
16.11.2021;
- rappresentava che la convivenza coniugale era durata appena 5 mesi, essendosi
bruscamente interrotta agli inizi di giugno 2021, a seguito dell'arresto del resistente;
- riferiva che, dopo l'arresto del coniuge, la stessa si trasferiva a Padova e lì partoriva
Per_ la piccola , provvedendo da sola alla cura e accudimento della piccola e potendo
contare solo sul supporto della madre che andava a vivere con lei e la minore;
- rappresentava che, la stessa svolgeva i lavori di segretaria ed interprete, presso varie
aziende private, e di essere dipendente di una ditta di Salerno che operava nel settore
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dei finanziamenti delle piccole e medie aziende, percependo uno stipendio mensile di
circa € 1.400,00;
- riferiva che, da sempre, soltanto la ricorrente si occupava, in via esclusiva, della
crescita della figlia, non avendo il resistente mai contribuito al sostentamento della
Per_ famiglia e al mantenimento della prole e non avendo mai incontrato la piccola ,
essendo detenuto presso la casa circondariale di Vicenza con decorrenza da giugno
2021;
- alla luce di quanto suesposto, la ricorrente formulava domanda cumulativa di
separazione e divorzio e chiedeva disporsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare ove credono la loro
residenza e dimora, con il solo obbligo di comunicare tempestivamente il cambio,
nell'esclusivo interesse della minore.
2) in ragione della posizione determinata dai comportamenti delittuosi assunti dal
signor la signora chiede l'affido esclusivo della figlia CP_1 Parte_1
Per_
e chiede al padre, se verranno confermate le accuse di omicidio, venga
revocata la potestà genitoriale.
3) Solo qualora cadessero tutte le accuse a danno di la signora CP_1
Per_
propone un piano genitoriale nell'esclusivo interesse di , Parte_1
proponendo, per il tempo in cui il signor avrà riacquistato la libertà, le CP_1
seguenti condizioni:
a) il padre potrà visitare la figlia esclusivamente presso la residenza della madre e
sempre alla presenza della stessa o di familiare da elle delegato, per due giorni a
settimana, e precisamente nei giorni di martedì e giovedì, nelle ore pomeridiane, per
tre ore per volta, dalle 16,00 alle 19,00 e sempre compatibilmente con le esigenze e
3
4
Per_ gli impegni della figlia. Inoltre, potrà visitare alternativamente un sabato ed
una domenica, al mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
b) il padre dovrà, appena possibile, contribuire al mantenimento ed al sostentamento
Per_ di versando una somma mensile di € 300,00.
c) Con la frequenza della scuola dell'obbligo, il padre potrà accompagnare e
Per_ riprendere da scuola la piccola , sempre riportandola presso la residenza della
madre.
d) Solo quando il signor avrà definitivamente risolti suoi problemi con la CP_1
Giustizia, potrà tenere con sé la figlia a pranzo, per una volta a settimana,
alternativamente sabato e domenica.
e) le scelte relative all'istruzione, alla salute e alle attività ludiche e
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